Il clamoroso successo dei referendum sulle autonomie promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia rimettono in discussione le attribuzioni di competenze in materie concorrenti fra Stato e Regioni.
In più, considerando che se tutti gli Enti Regione (a statuto ordinario) promuovessero analoga consultazione, fatto salvo il bisticcio sulle competenze fiscali (art.119 della Costituzione) su cui si giocherà la prossima campagna elettorale, se lo facessero, il risultato sarebbe scontato. Anche se, come si è affrettato a sostenere il Governatore dell'Emilia Romagna, non sarebbe neanche necessario, un referendum, visto che lui, Bonaccini, ha battuto Maroni e Zaia sul tempo (risparmiando anche i soldi del contribuente), avendo già sottoscritto col Capo del Governo una dichiarazione di intenti che porterà a un percorso condiviso sull’autonomia.
Un'idea bislacca? Mah! Può essere. E' d'obbligo in questi frangenti andare a rileggersi gli articoli della Costituzione assurti ad attualità. Che, come ci hanno ricordato, sono l'art 116, e di rimando l'art. 117.
Leggiamoli:
Articolo 116 Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige/Sudtirol e la Valle d'Aosta/Valèe d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Articolo 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Come evidenziato, fra le materie su cui le regioni possono avere autonomia, c'è anche la lettera s dell'art. 117, che disciplina la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. E, lupus in fabula, la Regione Lombardia ha già dato corso all'iter inserendovi anche l'argomento del contendere.
Pertanto, appare evidente che in base all'art. 117 (Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato), anche di quelle a statuto ordinario, salvo i limiti di tutela ambientale. Pertanto, sulla scorta dei primi interventi, verrà a crearsi un articolato dibattito nel momento in cui le Regioni, tutte insieme, richiedessero l'attribuzione della sopra citata lettera "s" del 2° comma dell'art. 117.
Vedremo se, nell'evolversi della situazione, che sicuramente susciterà gli appetiti più disparati, in fatto di tutela ambientale (leggi: smaltimento rifiuti) i nostri governanti locali troveranno il tempo, il modo e soprattutto il coraggio di chiedere competenze in materia ambientale, in modo da eliminare i vincoli e le pastoie gravanti sulla caccia, creati ad arte da un mondo ambientalista-animalista salottiero e sempre più romanocentrico. Un preliminare parere di alto profilo giuridico, su cui fondare l'eventuale auspicabile richiesta, sarebbe oltremodo necessario.
Paolo Mauri
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