E’ stato detto e scritto che l’art. 42 della Legge Comunitaria 2009 che modifica l’art. 18 della 157/92 è “un pasticciato compromesso” che ha già causato incertezze e contenziosi, qua e la’ qualche danno alla stagione venatoria, soprattutto fondati timori per la prossima.
In effetti una proposta nata – e spacciata – come provvedimento che avrebbe consentito l’allungamento della stagione venatoria per talune specie (ovviamente quelle per le quali Key Concepts e Guida interpretativa lo permettono) come in buona parte d’Europa, ha partorito un risultato risibile e per molti versi pericoloso, spingendo taluni addirittura a perorare – proprio in virtù dell’art. 42 - la riduzione dei tempi di caccia indicati dal medesimo art. 18 per più di una specie.
Nel luglio scorso le Regioni, per mano del loro coordinamento, hanno scritto al Ministro chiedendo se la nuova formulazione dell’art. 18, con il comma 1 bis che stabilisce il divieto di caccia a)durante il ritorno al luogo di nidificazione e, b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, fa o meno salvi i tempi fissati per la caccia ad ogni singola specie nell’art. 18 stesso al comma 1, suggerendo che il Parlamento provveda in ogni caso urgentemente, per evitare confusione e contenziosi, ad invertire l’ordine dei commi suddetti, in modo che sia chiaro che i divieti dell’attuale 1 bis non incidono sulle disposizioni dell’1.
In poche parole, insomma, le Regioni temono che se l’art. 18 resta quello risultante dalla modifica introdotta con la Comunitaria neppure i tempi ormai garantiti dal 1992 sono al sicuro, rischio testimoniato e certificato, peraltro, dal documento dell’Ispra “Guida per la stesura dei calendari venatori”, redatto dall’Istituto alla luce della Comunitaria medesima.
La Federazione Italiana della Caccia, tramite il suo Ufficio Avifauna Migratoria, ha immediatamente controdedotto rispetto alla Guida dell’Ispra, con dovizia di dati ed argomentazioni tecniche e sottolineando le tante “dimenticanze” quasi sempre a senso unico nel documento dell’Istituto.
Il documento Ispra, tanto per fare pochi esempi, scrive sul Colombaccio che “ considera idoneo….un periodo di caccia compreso fra 1° ottobre ed il 31 dicembre”; sulla Cesena che “Un periodo di caccia compreso tra la 3° domenica di settembre e il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile”; sul Tordo Bottaccio e sul Sassello le stesse date della Cesena.
Tutte specie che attualmente sono in calendario fino al 31 di gennaio.
Al di là di ogni considerazione sul documento Ispra (che ad esempio sui tordi e la cesena addirittura vorrebbe ridurre ancora i tempi rispetto alle date che i Key Concepts indicano come inizio della migrazione prenuziale in Italia, date a loro volta anticipate rispetto a quelle di altri Paesi Europei alla nostra latitudine) si tratta dunque di un rischio reale, cui è necessario porre rimedio subito per avere certezza delle norme e dei calendari.
Federcaccia Toscana, per esempio, ha chiesto per tempo, era il 26 novembre, alla Regione “ di confermare fin d’ora l’impegno a mantenere l’attuale calendario venatorio in quanto conforme al comma 1 dell’art. 18 della legge 157/92” e la Regione ha risposto positivamente, ma serve che questa certezza sia sancita a livello nazionale, dal Governo e dal Parlamento, perché la questione riguarda tutta Italia e perché altrimenti l’eventualità di ricorsi, impugnazioni, conflitti non è scongiurata per nessuno.
Massimo Cocchi