Siamo tutti a leccarci le ferite. Noi, migratoristi di tordi e allodole, per una decisione che proprio non abbiamo capito, visto che in parlamento già stava in dirittura d'arrivo una legge (comunitaria 2013) che con un emendamento passato indenne da tutte le forche caudine possibili e immaginabili, sta per essere definitivamente approvato.
Noi, cacciatori di cinghiale (ma non solo?), che ci ritroviamo d'un tratto a dover modificare i caricatori delle carabine.
Noi cacciatori, come cacciatori, perchè per l'ennesima volta ci massacrano quel residuo carciofo che ormai da decenni, foglia dopo foglia è arrivato poco meno che al gambo.
Il settore armiero, che si trova a riconsiderare le proprie linee di produzione prima ancora di rivedere l'intera linea commerciale di un settore, l'arma rigata, unica ormai della filiera che poteva dare qualche soddisfazione anche in casa nostra, dopo che ormai grandissima parte della produzione prende la strada per altri mercati.
Ma, sembra che si lecchino le ferite anche gli animalisti, i quali - leggi Geapress - su questo decreto si stanno strappando le vesti per... l'ennesimo colpo di mano delle lobby dei cacciatori.
Allora. Intanto vediamo come stanno le cose.
L'articolo 16 del decreto parla chiaro. Diversi punti della 157/92 devono essere modificati. Eccoveli, così come risultano oggi e per i prossimi 60 giorni, salvo approvazione definitiva del Parlamento.
Legge 157 1992
Art. 4 - Cattura temporanea e inanellamento.
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).
L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
3. Non e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis. 4. (Abrogato)
5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
Art. 5. Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi (...x...) appartenenti alle specie allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
Art. - 13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere piu' di due cartucce».
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
Art. 21 - Divieti.
E' vietato a chiunque:
bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:
germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti; di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.
A conferma delle tante tantissime proteste che i cacciatori hanno consegnato al web, si registra una ferma presa di posizione delle associazioni venatorie unite, finalmente, che denunciano le cervellotiche decisioni del Governo, che s'inseriscono nel bel mezzo di un quasi concluso percorso legislativo (Comunitaria 2013), che era stato ampiamente dibattuto. A dimostrazione che il Parlamento ormai è considerato dall'esecutivo alla stregua di un parente stupido. Questo decreto, dicono le associazioni venatorie, ha creato confusione e incertezza sul tema dei limiti alla detenzione di richiami vivi, entrando in contrasto con la stessa Direttiva alla quale voleva dare una risposta. Conseguenza questa della mancanza di confronto derivante da tutti gli elementi di buon senso sempre necessari quando si vuole un’applicazione fattiva di una normativa".
Perdipiù risulta carente degli indispensabili chiarimenti "per evitare che nelle prossime ore la sua applicazione produca interpretazioni lesive degli interessi di quanti ospitano, legittimamente e regolarmente denunciati, richiami vivi nelle proprie abitazioni, mettendo a rischio l’esistenza di questi animali che, di certo, non sono in condizione di vivere senza l’intervento dell’uomo che li alleva e li cura".
Un bel pasticcio davvero, a cui si aggiunge quello provocato sulla questione del limite ai "colpi" consentiti per le "carabine". Lapidarie le considerazioni del Giudice Edoardo Mori, un dei più autorevoli conoscitori della legislazione sulle armi comuni da sparo e sulla conseguente giurisprudenza. La norma, dice in sostanza Mori, non lascia dubbi sulle qualità di "genio incompreso" di colui che l'ha vergata. Lascia invece "ampio spazio alla fantasia malata dei funzionari ministeriali".
Insomma, quest'estate si preannuncia piuttosto calda, non priva di colpi di scena. Sicuramente, non ci annoieremo.
C'è da augurarsi che il Parlamento, oberato da tante di quelle grane su materie ben più pregnanti, lasci passare i 60 giorni, senza convertire definitivamente in legge questo obbrobrio. Staremo a vedere.
Vito Rubini
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