A pochi giorni della sentenza del TAR Lazio che sancisce la piena legittimità del Calendario regionale 2013/2014, a fronte di questa sentenza che riporta le cose al suo posto, in pratica per generalizzare tutte le specie al 31 gennaio: è doveroso in primis un grazie a tutti che si sono adoperati per il raggiungimento di tale risultato, ma un grazie soprattutto alla Regione Lazio che ha saputo difendere tecnicamente il suo atto con le dovute motivazioni. Non dimentichiamo che già dalle stagioni venatorie precedenti 2011/2012 e 2012/2013 la Regione Lazio aveva praticamente elaborato calendari pressoché simili e tutti tecnicamente ben motivati, in particolare proprio quello del 2011/2012 che l'aveva già vista vincente contro i precedenti ricorsi, quindi anche se questo ultimo ricorso sembrava leggermente più articolato e difficoltoso la Regione Lazio ha dimostrato la validità del suo atto.
Però a mio modesto avviso c’è un grosso problema che incombe sulla caccia laziale, ma anche a detta di veri professionisti di materia giuridica amministrativa, e cioè il fatto che il Lazio dispone attualmente di un Piano Faunistico Venatorio Regionale vecchio di quasi un ventennio. Quest’anno temo che il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale possa essere pronto, per il semplice fatto che all’appello mi sembra manchino ancora due province. Tutti gli addetti ai lavori sanno che la Direttiva Habitat 1992/43/CEE è stata recepita in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. Questo ordinamento specifica appunto l’obbligatorietà a Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio.
Anche una possibile Valutazione di Incidenza sul Piano Faunistico Venatorio Regionale attuale, vecchio e non più reale fotografia del territorio, di fatto un lavoro lungo, lunghissimo e che porterebbe via mesi e mesi, è possibile che arrivi troppo tardi per poter stoppare un eventuale ricorso. Ho letto i vari commenti su questo stesso portale BigHunter sull’articolo NEWS CACCIA -CALENDARIO VENATORIO LAZIO: TAR BOCCIA RICORSO ANIMALISTA - martedì 18 febbraio 2014: c’è chi si ostina a dire che ai tempi dell’allora Assessorato Birindelli fu prodotto un sorta di atto di proroga del vecchio Piano Faunistico Venatorio Regionale: letteralmente l’autore del commento ha scritto: “Anche sul piano faunistico venatorio del Lazio, integrato e rinnovato dalla Birindelli”. Personalmente ero componente del CTFVR e mai si è sentito parlare o visto documenti in tal senso, forse mi è sfuggito questo passaggio e può anche essere, ma dubito. Credo che chi ha questo documento in mano e quindi questa certezza giuridica sarebbe opportuno che lo portasse a conoscenza ed in copia agli Uffici regionali caccia del Lazio perché potrebbe risultare molto utile tra qualche mese. Ciò comunque non esclude e non esenta una Valutazione di Incidenza sul Piano Faunistico Regionale anche se integrato e rinnovato.
Inoltre se come cita l’autore del commento questa integrazione e rinnovo del vecchio PFVR fu’ fatta, credo che avrebbe dovuto seguire un iter tecnico amministrativo come espressamente riportato nella attuale Legge di riferimento sulla caccia: L.R. 02 Maggio 1995, n. 17 - Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.
Art. 10
(Piano faunistico-venatorio regionale)
5. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e può essere modificato e/o integrato per comprovate necessità faunistico-ambientali od a seguito di sopravvenuti cambiamenti strutturali, su proposta delle province, sentito l'INFS ed i rispettivi CTFV.
Tutti sappiamo che chiunque può fare e presentare un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale e su qualunque cosa riportata nel Calendario Venatorio, quindi anche se di fatto questa ultima sentenza ha confermato il buon lavoro della Regione Lazio e la fondatezza sul piano dei tempi e delle specie. Di fatto si paventa a mio avviso una incertezza futura, che rilevo anche in alcuni tratti della sentenza qui sotto riportati in corsivo:
In merito alla valutazione d’incidenza, la Regione avrebbe attivato una vera e propria istruttoria, dando atto che essa sarebbe prevista dalla normativa comunitaria soltanto per l’adozione di atti a contenuto pianificatorio e programmatorio, ma non per il calendario venatorio; in ogni caso già per la precedente stagione venatoria la Direzione Agricoltura aveva interessato in merito la Direzione Regionale Ambiente, che, tuttavia, ai sensi della normativa vigente, non aveva ritenuto opportuno sottoporre il calendario venatorio a valutazione di incidenza.
6.2 - La Direttiva Habitat ha trovato attuazione nell’ordinamento interno con il d.P.R. n. 357/1997, il cui art. 5 assoggetta, tuttavia, a valutazione di incidenza unicamente il piano faunistico venatorio e non anche il calendario venatorio.
6.4 - D’altro canto il Piano faunistico venatorio della Regione Lazio, approvato il 29.7.1998, non costituisce in questa sede oggetto di specifica impugnativa.
7.1 - La direttiva 2001/42/CE, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 152/2006, ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, assicurando che i piani e i programmi, all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione, contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Secondo l’art. 6, comma 2, lett. b), del citato d.lgs. n. 152/2006, “viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”.
7.2 - È evidente, pertanto, che, per un verso, la valutazione ambientale strategica è ammessa solo con riferimento ai piani e programmi e, per altro verso, che essa concerne le ipotesi in cui è richiesta la valutazione d’incidenza, la quale, come in precedenza rilevato, non concerne i calendari venatori.
Quindi ritengo che le mie perplessità siano fondate e se malauguratamente per la prossima stagione venatoria arrivasse un ricorso ambientalista in tal senso, ci sarà qualche rischio.
Del resto mi sembra ieri quando per anni sempre in seno al CTFVR nelle varie riunioni ricordavo a tutti dell’urgenza e la necessità di un nuovo ed aggiornato Piano Faunistico Venatorio Regionale. Non per nulla chi si occupa di gestione faunistica venatoria sa perfettamente quale sia la scaletta delle priorità: acquisizione dati – quindi conoscenza del territorio, pianificazione faunistica, programmazione preventiva degli obiettivi di gestione, relativi interventi, verifica risultati.
Senza un nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale attuale fotografia del territorio risulta difficile difendere giuridicamente, tecnicamente e scientificamente l’attività venatoria.
Stefano De Vita
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