Siamo in Europa, o almeno così dovrebbe essere. Le imposizioni finanziare che ci stanno strangolando sull'altare dei banchieri, questo ci ricordano. Non altrettanto succede quando si affronta il tema della caccia. Per esempio, sulla questione dell'età minima per praticare la caccia, in Francia si comportano diversamente, molto diversamente da come ci condiziona la legislazione italiana. Lo possiamo verificare, leggendo questa nota (liberamente tradotta) tratta dal Journal National de la Chasse N. 804 (Fonte ONCF).
Ieri la caccia era orgogliosamente tramandata da padre in figlio con passione. Ma oggi invece la partecipazione di un bambino a una battuta di caccia in Francia comporta limiti ben precisi. Quali?
Una volta che il capo della battuta di caccia è a conoscenza che un bambino sarà presente in battuta, deve prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del minore, che può essere accompagnato da un cacciatore titolare di una licenza di caccia. Così, a condizione che i bambini siano confinati ad un ruolo puramente ausiliare del cacciatore e non eseguano essi stessi un atto di caccia, possono accompagnare il padre lo zio la nonna, come in qualsiasi altra loro attività del tempo libero.
La polizza di responsabilità civile che copre generalmente il cacciatore, copre anche i non cacciatori, figli minori e dipendenti degli assicurati impegnati nella caccia.
L'assicurazione di caccia
È pertanto opportuno, quando i bambini partecipano a battute di caccia, rispettare le misure di sicurezza più severe. I figli minori sono legalmente posti sotto la responsabilità dei loro genitori o accompagnatori. Il responsabile della battuta può dare istruzioni specifiche per garantire il buon funzionamento della caccia e la sicurezza dei minori.
In casi del genere, quando il bambino è un semplice ausiliare, non è necessario che sia detentore della licenza di caccia. Quando ad esempio svolge l'attività di battitore o conduttore di cani.
Il minore e la caccia cacciata
L'articolo L. 423-1 del codice dell'ambiente prevede che "Nessuno può cacciare a meno che non sia possessore di licenza di caccia valida." Inoltre, l'articolo L. 423-11 del Codice stesso aggiunge che "non può ottenere il rilascio di una licenza di caccia: la persona di età inferiore ai 16 anni; [...]. "
Quindi, qualunque sia la modalità di caccia, un minore di sedici anni non può partecipare a una cacciata, se non come ausiliario.
Ad esempio, nella chasse a courre (caccia in battuta a cavallo), un bambino può partecipare ma senza praticare l'atto di caccia.
Si noti che per gli adolescenti di oltre 15 anni che hanno ricevuto un patentino preliminare rilasciato dalla Federazione Interdipartimentale dei Cacciatori o grazie all'ONCFS, è concessa la partecipazione all'azione di caccia, al fine di apprendere sul campo gli elementi essenziali dell'attività venatoria, in deroga all'obbligo di detenere una licenza di caccia. L'articolo L. 423-2 del codice dell'ambiente prevede che "tuttavia, i titolari di patentino possono cacciare in presenza e sotto la responsabilità di un tutore che abbia una licenza di caccia da almeno cinque anni e non abbia mai subito contravvenzioni o provvedimenti giudiziari."
I minori e il trappolaggio
Può esser prevista la presenza di minori anche nelle attività di trappolaggio.
Il regolamento dice che "chiunque usi le trappole deve essere preventivamente autorizzato dal prefetto del dipartimento in cui è domiciliato. Questa approvazione è soggetta a un certificato numerato valido per l'intero territorio nazionale. Può essere rilasciato alle persone sotto i 16 ". Questo accreditamento "è subordinato alla partecipazione da parte del giovane minorenne interessato ad un corso di formazione organizzato dall'Office Nationale de la Chasse de la Faune Selvatique, oppure da una Federazione Interdipartimentale o Dipartimentale dei Cacciatori o da qualsiasi altro organismo autorizzato a tal fine dal prefetto del dipartimento dove si svolge la sessione.
Il corso di formazione può essere seguito a partire dall'età di 15 anni. I minorenni devono fornire l'autorizzazione del loro rappresentante legale.
In ultima analisi, escludendo operazioni previste all'interno di edifici, cortili e giardini, impianti di allevamento e in recinti adiacenti abitazioni cattura di cui alla sezione I dell'articolo L.424-3 del codice ambientale, si deve aver raggiunto l'età di 15 per partecipare ad un corso di formazione e cattura per ottenere una licenza di caccia a partire dall'età di 16 anni.
Conclusioni italiane: a quando anche da noi una caccia alla francese?
Piero Borghesi