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EditorialeISPRA, I CALENDARI QUESTI SCONOSCIUTI martedì 25 febbraio 2014 | | Lo ha detto, stavolta in maniera inequivocabile, anche il Tar del Lazio, respingendo clamorosamente tutti i punti del ricorso animalista: stabilire la legittimità sulle scelte regionali in fatto di caccia non compete all'Ispra, che può al massimo dare dei pareri sui calendari venatori, così come su tutti gli altri provvedimenti tecnici che coinvolgano la protezione della fauna selvatica. E' quindi ormai chiaro che la guida per la definizione dei calendari venatori cui fanno riferimento i ricorsi al Tar e gli appelli al Consiglio di Stato delle varie associazioni protezioniste, è una sorta di traccia al ribasso rispetto alla libertà di spaziare tra i periodi di caccia realmente concessa dalla normativa europea, che detta i principi per la protezione degli uccelli selvatici nel continente (e non certo quelli per una caccia ricreativa e soddisfacente!), considerando la caccia una delle tante attività interconnesse alla natura, da regolamentare e considerare per le potenzialità dimostrate in termini di raccolta dati e monitoraggio.
Vista la scarsa aderenza di Ispra a quei dettami UE, si potrebbe essere portati a pensare che l'ente sia in realtà gestito da tecnici più ambientalisti che scienziati e che di fatto rispecchi le spiccate propensioni antivenatorie dell'ambientalismo italiano, metabolizzate dall'Istituto del Ministero dell'Ambiente sotto cui gravitano, guarda caso, le varie Wwf, Legambiente, Lipu insieme ad una galassia di altre realtà associative riconosciute. A pensar male, diceva qualcuno, qualche volta ci s'azzecca. Ma la realtà forse è ben più banale. Per sua stessa ammissione, Ispra non è in grado di tenere aggiornati i dati sulle specie cacciabili, requisito più che necessario per portare avanti la programmazione venatoria legata ai flussi migratori dell'avifauna. E' nel ruolo di consulente privilegiato attribuitogli dalla legge 157/92 che sta il vero problema. Di fatto questa condizione costringe le regioni ad una sorta di corsa ad ostacoli per superare pareri redatti sulla base di dati vetusti e incompleti, documenti restrittivi e ingiustificati, come la già citata Guida per la redazione dei calendari venatori inviata alle regioni ormai cinque anni fa.
La sentenza del Lazio riafferma con forza il ruolo del documento ORNIS Key Concepts e della guida interpretativa della Direttiva Uccelli e riconosce la validità dei dati regionali per giustificare i prelievi(come avvenuto per il tordo bottaccio) e, sulla decade di sovrapposizione. Pur garantendo una protezione completa delle specie cacciabili in UE durante i delicati periodi migratori e quelli riproduttivi, questo metodo permette di discostarsi dal KC nazionale e dimostrare l’inizio della migrazione pre-nuziale e il termine cure parentali (Ispra semplicemente omette questi principi nelle indicazioni che fornisce alle Regioni). Il metodo, più che collaudato ovunque anche fuori dai nostri confini, si è dimostrato vincente anche per la beccaccia in Toscana (il prelievo fino al 20 gennaio – applicato da tutte le regioni ad eccezione dell'Umbria - ha retto ai ricorsi animalisti dimostrando, con i dati selezionati dalla Regione, che la specie è rimasta stabile negli ultimi anni) e ha avuto eclatanti successi anche per altre specie e in molte altre regioni, dove è stato applicato (come anche in Liguria e nella prima versione e successive del calendario del Lazio. Tutto ciò ovviamente è passato sotto il totale silenzio di una stampa troppo generalista e troppo poco abituata a cercare la verità al di là degli allarmi ambientalisti.
Poco o nulla si è letto sui quotidiani italiani anche della chiara e netta presa di posizione del commissario Ue per l'Ambiente, Janez Potocnik che, rispondendo all'anticaccia Zanoni proprio sulle scelte regionali 2013 - 2014, ha fatto ottenere un clamoroso risultato agli apparati tecnici di associazioni venatorie e uffici regionali (sappiamo per certo che le parole del Commissario sono finite per tempo nelle memorie difensive pro calendario in diverse regioni). “Non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia ed i periodi di migrazione e riproduzione prenuziale, - ha detto sui calendari venatori italiani - soprattutto se si considera la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade”.
Insomma praticamente un autogol al 90° di una partita mantenuta in netto vantaggio da parte del mondo venatorio fino alla fine. Ringraziando la prolifera e autolesionista attività a Bruxelles del buon Zanoni, dobbiamo però anche convenire sul fatto che le nostre associazioni venatorie (forse colpevolmente senza farlo troppo sapere in giro), hanno lavorato in questi anni alacremente per superare un gap scientifico–culturale che purtroppo è tutto italiano. In Francia, tanto per citare una nazione a noi vicina, a fornire questi dati ci pensa lo Stato e con il loro istituto scientifico privato IMPCF (finanziato dal mondo venatorio) – certo anche lì con l'aiuto degli appassionati - , che evidentemente ha a cuore i suoi cacciatori e che intende mandarli a caccia sereni senza esasperarli troppo con questi arzigogoli giuridici e tecnici.
Noi invece siamo costretti ad occuparcene nel dettaglio. Come abbiamo visto in questi giorni si stanno tirando le somme della stagione appena trascorsa. Ebbene, come sospettavamo i cacciatori di Liguria e Veneto, Umbria e Lazio hanno penato inutilmente. Le sentenze sono arrivate, a mo' di sberleffo per i cacciatori, proprio in chiusura di stagione, se non, come nel caso del Lazio con un enorme ritardo, dopo quasi un mese dall'ultima domenica di caccia. Le iniziali scelte sui calendari erano legittime. Le richieste degli anticaccia infondate. E le giornate di caccia ingiustamente sottratte? Le perdite economiche al settore armiero e venatorio? Di fronte a queste lecite domande non si può che sospirare, per ora. Del resto se i Tar e il Consiglio di Stato sono bersagliati da domande di sospensioni cautelari, i giudici non possono far altro che prenderle in considerazione.
L'unica via d'uscita sembrerebbe quella di modificare la Legge 157/92, prevedendo periodi di caccia conformi alle reali condizioni della fauna cacciabile nel nostro paese, oppure, inserendo sotto l’art 18 comma 1 bis ”fermo restando i limiti temporali del precedente comma 1” e modificando il codice di procedura amministrativa fino a cancellare finalmente la sospensiva cautelare o riformando radicalmente il sistema deii tribunali amministrativi. Chissà che non accadrà realmente. A quanto si arguisce anche Renzi ci ha già fatto un pensierino.
Cinzia Funcis © RIPRODUZIONE RISERVATA | Leggi altri Editoriali | |
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