La Corte Costituzionale con sentenza n. 58 del 10 aprile 2015 si è espressa in merito al riparto di competenze stato-regioni. La sentenza riguarda in particolare le competenze sulla tutela dell'Ambiente e l'interferenza tra la competenza statale e quella delle Regioni. Secondo la Corte deve valere il principio di prevalenza quando “appaia evidente l’appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre (sentenze n. 50 del 2005 e n. 370 del 2003); l’azione unitaria dello Stato risulti giustificata dalla necessità di garantire livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 67 del 2014)”.
Nel caso specifico la Regione Piemonte aveva istituito un tributo per lo svolgimento di attività rientrante nella gestione dei rifiuti. La Corte ha evidenziato che la riserva di legge statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ambiente) deve essere applicata nell’accezione che consenta di preservare il bene giuridico «ambiente» dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione. E’ di conseguenza, ad avviso della Consulta, è illegittima una legge regionale che imponga ai gestori di impianti di di rifiuti di corrispondere un contributo annuo ai Comuni sede degli impianti.