Il modulo di richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:
- direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta; 
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento; 
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna. 
Alla richiesta si deve allegare:
- due marche da bollo da euro 14,62, da applicare sulla richiesta e sulla licenza. Dal 1° settembre 2007 si utilizzeranno esclusivamente i contrassegni telematici; 
- a certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; 
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria; 
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992); 
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni; 
- la ricevuta di versamento di Euro 1,23 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,45 per la versione bilingue); 
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto; 
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale; 
una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; 
- le generalità delle persone conviventi; 
- di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998 nr. 230. 
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
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