In data primo gennaio sono entrate in vigore le modifiche alla legge 157/92 approvate con la legge di Bilancio 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Ecco il nuovo testo approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.   
(In grassetto le modifiche più rilevanti)
 
 
 
L'articolo 19  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  e' sostituito dal seguente:
 
  « Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono  vietare  o  ridurre per periodi prestabiliti la caccia  a  determinate  specie  di  fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e  motivate  ragioni connesse alla consistenza faunistica o per  sopravvenute  particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'.
 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversita', per la migliore gestione  del  patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la selezione biologica, per la tutela del patrimonio  storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per  la tutela  della  pubblica  incolumita'  e  della  sicurezza   stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica  anche  nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio  e  nei  periodi  di  divieto.
Qualora i metodi di controllo impiegati si  rivelino  inefficaci,  le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attivita' di controllo di cui  al  presente  comma  non costituiscono attivita' venatoria.
 
  3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono  attuati  dai cacciatori  iscritti  negli  ambiti  territoriali  di  caccia  o  nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di  corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti  dei  corpi di  polizia  regionale  o  provinciale.  Le  autorita'  deputate   al coordinamento dei piani  possono  avvalersi  dei  proprietari  o  dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani  medesimi,  purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio e  previa  frequenza  dei corsi di formazione  autorizzati  dagli  organi  competenti.  Possono altresi' avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in  termini  tecnici  e  di coordinamento,  del  personale  del  Comando  unita'  per  la  tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
 
  4. Gli animali abbattuti durante le attivita' di controllo  di  cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie  e  in  caso negativo sono destinati al consumo alimentare.
 
  5.  Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  sono   svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».
 
  448. Dopo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992,  n.  157, e' inserito il seguente:
 
  « Art.  19-ter.  -  (Piano  straordinario  per  la  gestione  e  il contenimento della fauna selvatica) - 1.  Con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore  per la protezione e la ricerca ambientale e  previa  intesa  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e'  adottato,  entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione,  un  piano  straordinario  per   la   gestione   e   il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.
 
  2.  Il  piano  di  cui  al  comma  1   costituisce   lo   strumento programmatico, di  coordinamento e  di  attuazione  dell'attivita'  di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
 
  3. Le attivita' di contenimento disposte nell'ambito del  piano  di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attivita'  venatoria  e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese  le  aree protette e le aree urbane, nei giorni di  silenzio  venatorio  e  nei periodi di divieto.
 
  4. Il piano di cui al comma 1 e' attuato e coordinato dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che  possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del  comando unita' per la tutela  forestale,  ambientale   e   agroalimentare   dell'Arma   dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di  caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli  agenti  dei corpi  di  polizia  locale  e  provinciale  muniti  di  licenza   per l'esercizio venatorio nonche' dei proprietari o  dei  conduttori  dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purche' muniti di  licenza per l'esercizio venatorio.
 
  5.  Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  sono   svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».
 
  449. Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente  nel  territorio nazionale riferita  ai  danni  causati  dalla  fauna  selvatica,  con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il  fondo  di  cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
 
 
Questo ultimo punto è stato criticato duramente dal WWF dato che il fondo che viene incrementato è quello relativo al riparto delle concessioni governative provenienti dalle tasse sulla caccia, pagate dai cacciatori, che per legge devono essere reinvestite per la tutela ambientale e a tutela della stessa categoria (contributi alle associazioni venatorie). "Se è vero che “la caccia non c’entra niente”  - scrive WWF in queste ore - non si capisce il motivo per cui vengano finanziate le associazioni dei cacciatori, che sono soggetti privati che perseguono interessi privati". Forse, ipotizziamo noi, perchè finalmente gli si riconosce un ruolo attivo nella tutela ambientale?