
Come sostenuto da più parti  anche un anno fa, a seguito dell'apporvazione della
 legge comunitaria (articolo 21), l'Italia ha risolto la procedura di infrazione sul tema della cattura dei richiami vivi (chiusa definitivamente dalla Commissione Ue solo a giugno di quest'anno, 
vedi comunicazione sito Politiche europee), 
regolamentando la cattura con le reti, permessa in molti altri paesi europei a scopo di richiamo per la caccia.  
Gli uccelli, dice la nuova disposizione, possono essere infatti prelevati con mezzi o metodi non vietati dalla Direttiva UE, ovvero mezzi o metodi che non comportano rischi di cattura di massa e non selettive che ad esempio le 
reti mist-net, peraltro già da anni impiegate. 
Nulla fino alla chiusura della procedura di infrazione si era mosso e le Regioni di fatto non hanno applicato la normativa, in attesa di precisazioni istituzionali. Le pressioni dal mondo venatorio, soprattutto da parte dell'Anuu Migratoristi, che ha chiesto un chiarimento al Ministro Galletti, hanno finalmente sortito l'effetto sperato. Il chiarimento è infatti arrivato proprio in questi giorni. Il Ministro Galletti in una circolare inviata alle Regioni ha confermato che 
la nuova normativa garantisce la corretta applicazione del rifornimento  dei richiami vivi, anche per evitare il proliferare del bracconaggio.
Art. 21 
 
 
Disposizioni relative alla cattura di  richiami  vivi.  Procedura  di infrazione n. 2014/2006 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini  di  richiamo  puo'  essere  svolta  esclusivamente  con  mezzi, impianti  o  metodi  di  cattura  che  non  sono  vietati  ai   sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE  da  impianti  della  cui autorizzazione siano titolari le province  e  che  siano  gestiti  da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA.  L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle  regioni  su  parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge  altresi'  compiti  di  controllo  e  di  certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'». 
  2. I commi 1-bis e 1-ter  dell'articolo  16  del  decreto-legge  24 giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.