Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le modifiche alla Legge 157/92 (articolo 12) approvate con la Legge Europea. L’art. 31 infatti, come abbiamo visto, introduce l’obbligo per ciascun cacciatore di annotare, subito dopo l’abbattimento, sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta. La disposizione, secondo le intenzioni del legislatore, è finalizzata alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea nell’ottobre del 2014, ovvero una richiesta di informazioni sull’attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull’impatto che tale prelievo esercita, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione.
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in sostanza rende operative le modifiche alla legge a partire dal 23 luglio 2016. Nel frattempo, lo ricordiamo, le associazioni venatorie hanno fatto richiesta di derubricare di una stagione l'entrata in vigore del nuovo articolo 12, vista l'imminente stagione venatoria e la stampa, già avvenuta, di centinaia di migliaia di tesserini venatori, che sarebbero inutilizzabili secondo le nuove disposizioni. 
 
Di seguito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficciale del nuovo articolo 12:
 - Il testo dell'art. 12 della legge n. 157/1992  (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il prelievo venatorio.), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46,  come  modificato  dalla  presente legge, cosi' recita: 
«Art. 12 (Esercizio  dell'attivita'  venatoria).  -  1.
 L'attivita' venatoria si svolge per una concessione che  lo  Stato  rilascia  ai  cittadini  che  la  richiedano  e  che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge. 
 2. Costituisce esercizio venatorio  ogni  atto  diretto  all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13. 
3.  E'  considerato  altresi'  esercizio  venatorio  il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale  scopo o in attitudine di  ricerca  della  fauna  selvatica  o  di  attesa della medesima per abbatterla. 
4. Ogni altro modo di abbattimento  e'  vietato,  salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco  o  con  il  falco,  l'esercizio  venatorio   stesso   puo'   essere
praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: 
                a) vagante in zona Alpi; 
                b) da appostamento fisso; 
            c)  nell'insieme  delle  altre  forme  di   attivita' venatoria consentite dalla presente legge e  praticate  nel rimanente  territorio  destinato  all'attivita'   venatoria programmata. 
6. La fauna  selvatica  abbattuta  durante  l'esercizio venatorio nel rispetto delle  disposizioni  della  presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. 
7. Non costituisce esercizio venatorio il  prelievo  di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera d). 
8. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da  chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta'  e  sia  munito della licenza di porto di fucile  per  uso  di  caccia,  di  polizza assicurativa per la  responsabilita'  civile  verso terzi derivante dall'uso delle armi o  degli  arnesi  utili all'attività venatoria, con massimale di lire un  miliardo (euro 516.456,90)  per  ogni  sinistro,  di  cui  lire  750 milioni (euro 387.342,67) per ogni  persona  danneggiata  e lire 250 milioni (euro 129.114,22) per danni ad animali  ed a cose,  nonche'  di  polizza  assicurativa  per  infortuni correlata  all'esercizio  dell'attivita'   venatoria,   con massimale di lire 100 milioni (euro 51.645,69) per morte  o invalidita' permanente. 
9.  Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle   foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,
          provvede  ogni  quattro  anni,  con  proprio  decreto,   ad aggiornare i massimali suddetti. 
 10. In caso di sinistro colui che ha  subito  il  danno puo'  procedere  ad  azione  diretta  nei  confronti  della compagnia di assicurazione presso la  quale  colui  che  ha causato il danno ha contratto la relativa polizza. 
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia  ha  validita' su  tutto  il  territorio  nazionale  e  consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui  alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni. 
12. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' venatoria  e' altresi' necessario il possesso di  un  apposito  tesserino
rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale,  nonche' le forme di cui al comma 5 e  gli  ambiti  territoriali  di caccia  ove  e'  consentita  l'attivita'   venatoria.   Per l'esercizio della caccia in regioni diverse  da  quella  di residenza  e'  necessario  che,  a  cura  di  quest'ultima,  vengano  apposte  sul  predetto  tesserino  le  indicazioni  sopramenzionate. 
 12-bis.  La  fauna  selvatica  stanziale  e  migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino  venatorio  di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.».