
Il 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il  ricorso della Lac e ordinato 
l'annullamento della deliberazione della  Giunta della Regione Lombardia del settembre 2012 che ha autorizzato le  Province alla cattura degli uccelli da richiamo (approvando  contestualmente un programma, riferito agli anni 2012-2017, di
  progressiva sostituzione dei richiami vivi di cattura con richiami vivi  da allevamento, ed un ulteriore programma per la costituzione di una  banca dati dei richiami detenuti dai cacciatori). Gli animalisti hanno  chiesto anche
 l'invalidazione, ove possibile “della nota Ispra del 30  agosto 2012, prot. n. 32267, nonchè di ogni altro presupposto,  consequenziale e comunque connesso”. Ovvero dell'ok al programma  graduale di riduzione dato dall'Ispra a Regione Lombardia.
Si sono costituiti in giudizio Federcaccia, l’Anuu, Sezione Provinciale  di Brescia, la Provincia di Bergamo, la Provincia di Brescia, la  Provincia di Como, la Provincia di Milano, la Provincia di Monza e  Brianza, e la Regione Lombardia.
Il Tar ha stabilito che 
“la legittimità del provvedimento impugnato non  può predicarsi, in considerazione della sua collocazione dell’ambito del  visto programma di riduzione plurienennale delle catture, di cui il  medesimo rappresenta la prima annualità". "Nella fattispecie in esame,  rispetto ai quantitativi previsti per l’anno 2011 dalla L.R. n. 16/2011,  annullata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2011, 
il  programma di cui al provvedimento impugnato prevede una minima riduzione  del 3,2% per il 2012, e poi del 10% per il 2013, del 16,67% per il  2014, del 33,33% per il 2015, del 50% per il 2016, e del 100% per il  2017.
"Ritiene il Collegio - si legge nella sentenza - che 
l’entità di tale  decremento non è pertanto sufficiente, in relazione alla modesta  riduzione quantitativa prevista per l’anno 2012, di sole 1.500 unità,  pari a circa il 3% del contingente catturabile, analogamente a quanto  già ritenuto in giurisprudenza (T.A.R Lombardia, Brescia, Sez. II,  19.7.2012, n. 1393), in cui si è annullato un provvedimento che  disponeva una riduzione delle catture pari al solo 1,96%, affermandosi  che tale entità dava luogo ad “una sostanziale stabilizzazione del  fenomeno della cattura dei richiami vivi, che si pone in contrasto con  la prospettiva del progressivo abbandono di questa pratica”.