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18/11/2016 

Il 10 novembre scorso il Senato ha approvato, dopo lunghe discussioni in Commissione ambiente e audizioni delle parti sociali interessate, il Disegno di Legge n.119 Modifiche alla legge 394/91 e ulteriori disposizioni in materia aree protette trasmettendolo alla Camera per la definitiva approvazione. L'impegno del senatore ligure Massimo Caleo che afferma " ... riformerà la governance dei parchi italiani, semplificandola,  garantendo più autonomia al presidente e ad organismi di gestione più aderenti al territorio, consentirà agli enti di avere maggiori entrate senza intaccare i vincoli di tutela, assicurerà la gestione del controllo faunistico sotto l’egida dell’Ispra, ....." è stato determinante per raggiungere un miglior equilibrio della proposta ma alcuni punti sarebbero da meglio precisare e alcune rigidità da bilanciare con una opportuna una rivisitazione alla Camera e il ritorno al Senato.

I punti che coinvolgono maggiormente l'attività venatoria sono:

- Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente,

- In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e

-può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua.

-Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

e quelli che coinvolgono maggiormente la fauna sono:

Art. 9. (Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

-«Art. 11.1 (Gestione della fauna selvatica).
1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, , in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente gestore dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.
«Allegato I (articolo 11.1, comma 2)





-Art. 14. (Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991)

-1. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'attività di gestione della fauna selvatica è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1».


L'introduzione di questi due articoli 9 e 14 segna un'importante decisione: la fauna selvatica dei parchi deve essere finalmente gestita!


Ed ora vediamo i punti che, anche secondo autorevoli pareri di cattedratici, sarebbero da riesaminare.

Punti da precisare:

a) Nella proposta ci si dimentica della legge 157/92 e si scrive "Ambiti territoriali di caccia" ma ci sono anche i Comprensori alpini e le Aziende faunistico venatorie soggette a tassazione regionale. In queste ultime, se ricadono in Aree contigue, la caccia sarà regolamentata dal Parco e non tramite il Piano annuale di prelievo proposto ed approvato dalla Regione. Persa l'autonomia gestionale, difficilmente potranno continuare nella loro positiva funzione, economicamente molto costosa per i concessionari.

Rigidità da bilanciare:

a) si scrive "le aree contigue individuate d'intesa con la regione" ma è necessario aggiungere ...e i comuni interessati, le popolazioni devono essere coinvolte e ascoltate, non è giusto e non è più accettabile imporre sempre dall'alto.
b) si scrive "In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA" due sono gli enti che giuridicamente hanno competenze e quindi è opportuno sostituire con ...regolamentata dall'Ente parco in accordo sottoscritto con l'Ambito territoriale di caccia o con il Comprensorio alpino o con l'Azienda Faunistico Venatori interessati, sentita la Regione e acquisito il parere dell'ISPRA.

c) si scrive "I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture." E poi dei cinghiali catturati cosa se ne fa ? Occorre correggere con .....tramite catture solo per quelli utilizzabili per reintroduzioni o rinforzi in altre aree dello Stato.

d) si scrive "7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica». La fauna selvatica è una risorsa rinnovabile e gli ungulati rappresentano una fonte alimentare di grande qualità e un valore economico rilevante che a regime supererà abbondantemente i 600 milioni di euro; necessario sostituire con ....deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA a favore del Dipartimento per il monitoraggio e la tutele dell’ambiente per finanziare ricerche sulla conservazione della biodiversità tramite miglioramenti faunistico-ambientali.

Ai deputati di ogni schieramento l'invito a cogliere le utili integrazioni e modifiche, volte ad evitare confusioni, sprechi da danaro pubblico e di risorse naturali rinnovabili.


Infine sarebbe opportuno ricordarsi che da tempo i Parchi hanno dato sempre più importanza agli aspetti di carattere socio-economico, mentre quelli di carattere conservazionistico sono passati in secondo ordine; quasi sempre sfogliando i notiziari degli stessi non c'è una parola sulla fauna e sull'ambiente naturale ma solo inviti alle escursioni anche nei periodi sensibili invernali, della conservazione, e primaverili, dello sviluppo, della nostra fauna. Non tutti, alcuni hanno iniziato a porci rimedio; perché non introdurre una norma nella legge in itinere? La Svizzera lo ha fatto da tempo.

Lucio Parodi

 

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1 commenti finora...

Re: LEGGE SUI PARCHI. OCCORRONO MODIFICHE

Per quanto concerne la modifica d) effettivamente l' unico metodo non cruento e' quello di catturare gli animali limitandone al massimo lo stress e liberarli altrove SE c'e' posto. Gli altri metodi sotto tutti cruenti, in modo o nell' altro. Invece pare che l' unico sia la caccia perche' il fucile fa bum....poretti.
Inoltre non leggo mai da nessuna parte che ci sono troppi boschi. E' chiaro che affermare cio' potrebbe minare il business che deriva in maggioranza dagli ungulati a scapito di molte altre specie. Ridimensionando i boschi a favore di altro tipo di flore, anche di tipo agricolo tradizionale come era qualche decennio fa, ridimensionerebbe sicuramente la crescita continua di ungulati. Ma ripeto, per come l' hanno impostata, sarebbe un autogol. Alla faccia della biodiversita'!

da Flagg  18/11/2016
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