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mar29 29/03/2012 
La Corte di Cassazione, con atto depositato lo scorso 26 marzo, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Pistoia (PT) che aveva assolto un circo per aver detenuto i suoi animali in condizioni di crudeltà tali da aver causato loro lesioni psico fisiche. Secondo il giudice d'Appello il fatto per la legislazione sui circhi non costituisce reato. La Cassazione, annullando quella sentenza, l'ha rinviata al tribunale di Pistoia, osservando che il campo di applicazione è quello dell'articolo 19ter del codice penale (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali), che è eccezionalmente operante anche per le discipline che hanno una propria legislazione quadro per ogni comportamento che esula dall'attività stessa. Per esemplificare meglio il concetto, il Giudice della Cassazione, fa riferimento alla giurisprudenza secondo cui, anche se non espressamente vietata dalla disciplina sulla caccia, per esempio, l'utilizzazione come richiamo di una cesena viva, imbracata con una cordicella, debba ritenersi pratica illecita.
Nulla di strano e, per la verità, occorre ricordare che questi sono punti su cui concordano ormai tutti i cacciatori. Tant'è che le varie disposizioni che vietano questa o quella pratica che può costituire lesione a cosiddetti zimbelli, è stata sempre di più evidenziata ed espunta dai comportamenti venatori anche grazie a disposizioni regionali e locali, fatti ormai propri, da tempo, dalle regole di etica venatoria, non scritte. Ci sembra dunque quantomeno vergognoso che quotidiani di rilevanza nazionale come Il Giornale utilizzino in maniera strumentale una notizia del genere, definendo addirittura “epocale” una sentenza come tante. Oscar Grazioli (probabilmente sollecitato dai soliti noti animalisti di dozzina) non ha perso al solito l'occasione di dare una stoccata alla caccia fin dal titolo, con tanto di sfottò a cacciatori descritti come bimbi inclini a “nascondersi tra le ampie gonne di mamma normativa sulla caccia”.
“Erano decenni – scrive Grazioli - che attività come quella venatoria o quella circense o quella che riguarda allevamenti e trasporti di animali domestici, nascondevano le loro nefandezze dietro la quasi completa immunità conferita loro da normative speciali, facendola franca a dispetto del Codice di procedura penale. Ebbene, d’ora in poi, i furbastri dovranno fare molta più attenzione”. E non si è accorto, il Grazioli - che seppur "veterinario" competente, in quanto a deontologia professionale (giornalisticamente parlando) ha molto da imparare -, non si è accorto, ripetiamo, che il giudice di Cassazione che ha stilato la sentenza faceva riferimento a un atto di argomento venatorio, discusso e archiviato negli anni '90, come altri - non tanti peraltro - conseguenti alla modifica di allora della legge sui maltrattamenti. E pertanto diventato ormai prassi nel comportamento comune di tutti i cacciatori. La redazione Tags:5 commenti finora...
Re: Maltrattamento animale, nulla di nuovo dalla Cassazione Anzitutto mi meraviglio che tra i pochi giornali seri si menzioni "Il Giornale", e che si chiami "giornalista" un tale che non solo non rispetta se stesso (visto che non rispetta la deontologia professionale) ma non rispetta l'intelligenza altrui, e questo é veramente offensivo. Purtroppo una larghissima fascia di "giornalisti" odierni, che sono forse al soldo di qualcuno, manipolano l'informazione ad uso e costume proprio, in quanto la voluta disinformazione di coloro che hanno in mano i mezzi d'informazione, non può intralciare il valore del patrimonio dei valori civili e sociali dei lettori, talvolta ignoranti sull'argomento trattato e quindi succubi di informazioni del tutto erronee se no addirittura inventate. Quindi mi meraviglio che ci meravigliamo!!!! Una stretta di mano, Nino
da [email protected]
04/04/2012
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Re: Maltrattamento animale, nulla di nuovo dalla Cassazione Sig. Pietro 2, la ringrazio. Certo a leggere certe cose, di primo acchito vengono i bollori anche a me...non tanto per le (eufemisticamente parlando) "inesattezze", quanto piuttosto perché traspare chiaramente che si è voluta usare un'occasione solo per poter tirare in ballo a sproposito caccia e cacciatori, perfino schernendoli senza pudore (mamma normativa, latte da succhiare, vasino ed altre amenità). E allora meglio usare la calma, mettere bene i puntini sulle i, e criticare, anche duramente o ironicamente come si vuole, sempre senza scadere negli insulti. La critica, in fondo, è un diritto costituzionalmente garantito, al pari della libertà d'opinione. Del resto, la spocchia e la bassezza di certi pubblicitari dell'animalismo nostrano, anche se vestite di titoli, non sono certo virtù apprezzate dalle masse...C'è chi non resiste proprio a fare il saputo, tentando di spiegare a noi poveri ignorantelli cose che non conosce poi così bene...e questo basta e avanza a dare la misura della considerazione che può meritare...Cordialità da Inforziato
04/04/2012
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Re: Maltrattamento animale, nulla di nuovo dalla Cassazione Sg.Inforziato la invidio.Per due ragioni:prima,la calma con la quale riesce a esprimere in succinto le critiche a quell'"inesatto"articolo(eh,eh,eh...che delicato eufemismo?) mentre a me monta talmente la rabbia per le c.....te(animali penzolanti legati da una corda:cos'è "Harry Potter e i doni della morte"?)che preferisco tagliare il discorso (ma questo anche per tempo a disposizione e un po' di pigrizia)per non incorrere in probabili azioni di parte.Ovviamente l'articolista immagino (non)sia a conoscenza che solo una piccolissima parte di lettori conoscano la normativa vigente e,quindi,non in grado di interpretare analiticamente i suoi scritti!Ma lei(Inforziato)immagini che idee si sarà fatto qualcuno che (magari per concomitanze di fatti) quel provvedimento conosce benissimo e non tramite agenzia!Distinti saluti da pietro 2
04/04/2012
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Re: Maltrattamento animale, nulla di nuovo dalla Cassazione Viene da chiedersi se la penna di Grazioli si diletti nel ridicolo o invece nell’arroganza. Arriva il comunicato stampa, e il nostro dr. Grazioli fa letteralmente “un salto sulla seggiola”. La notizia, già dall’incipit, si preannuncia di quelle bomba, penso io. Egli intanto rincara la dose, dichiarando di vedere già “torme di cacciatori in marcia su Roma”. Qualcosa di davvero grosso dunque. Anche perché il titolo, di buon corpo, preannuncia possibili nubi nere all’orizzonte: “Anche i cacciatori maltrattano gli animali”. Non pago di tenere il lettore sulle spine, il nostro mago della suspance, rincara ulteriormente: “una più attenta lettura della sentenza, emanata dalla Corte di Cassazione, chiariva la portata del provvedimento, che comunque può definirsi epocale”. Il mio cervello riassume in fretta gli indizi: salto sulla seggiola, marcia su Roma come nel 1922, maltrattamenti di animali, giudici di legittimità, sentenza che caratterizzerà un’epoca nuova (che tale è il significato di epocale). E già mi vedo stormi di vulturidi sulla carcassa della caccia... La frase successiva fa gelare il sangue: “erano decenni che attività come quella venatoria... nascondevano le loro nefandezze dietro la quasi completa immunità conferita loro da normative speciali, facendola franca a dispetto del Codice di procedura penale”. Cosa mai ci sarà di così nefando nella pratica della caccia? Quali saranno le immunità contenute nella legislazione speciale e cioè, per la caccia, la 157/92? Ch’io mi sia perso qualche comma che parifica i cacciatori ai diplomatici d’ambasciata... E qui, il nostro articolista compie il movimento preparatorio per il successivo fendente: “Cerchiamo di spiegare bene, a beneficio del lettore, una materia non poco intricata per chi non è del mestiere”. Ma il fendente non arriverà mai. La materia risulta effettivamente essere troppo intricata per l’autore, che non è affatto del mestiere (la caccia la conosce solo in apparenza, quel tanto che basta per giustificare a chi ne sa meno di lui le sue invettive, e lo dimostrerà subito dopo) anche se vorrebbe dare ad intendere di conoscerla in tutti i sui meandri per il solo fatto di essere veterinario. “La pratica della caccia, ad esempio, ha una sua normativa speciale, per cui, chi infierisce con vere e proprie torture sugli animali d’interesse venatorio, di solito la fa franca invocando, davanti al giudice, appunto questa normativa particolare, creata pro domo sua”. E qui dimostra non solo che di caccia non sa un tubo, ma che non sa un tubo neppure dei fondamentali del diritto, nonostante abbia l’arroganza di voler fare da maestro al lettore. “Le norme sulla caccia consentono l’uso di richiami vivi. Sono uccelli che vengono legati a un palo e, con il loro richiamo vocale e i tentativi di volo, fanno avvicinare fratelli e cugini cui il cacciatore spara. Va da sé che il richiamo tenta di volare ma la corda interrompe il battito d’ali e l’uccello spesso cade malamente lungo il palo”. Il richiamo vivo, oggi, è un uccello in gabbia, o addestrato a compiere il volo senza corde (ad es. colombi o anatre) ritornando poi al punto di partenza. Quando si poteva usare la civetta, che sì era appollaiata su un palo apposito con la zampa legata con apposita braghetta in modo che non si attorcigliasse, essa veniva addestrata a stare sul palo proprio per evitare quanto da lui descritto. A meno che non ci andassero a ronzare intorno i soliti controllori della domenica, che spaventavano l’uccello il quale tentava la fuga. Ma l’uso della civetta è stato bandito nel 1992, ponendo fine ad un’arte antica di appositi ammaestratori. “Con la sentenza 6 marzo 2012, la Corte di cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di crimini contro gli animali, ovvero «che tutti gli animali possono essere vittime del delitto di maltrattamento di cui all’articolo 544 ter del Codice penale, al di là del fatto se siano o meno oggetto di un’attività speciale, come la caccia, la sperimentazione o i circhi”. La Corte già aveva espresso questo principio quasi vent’anni or sono, con numerose sentenze, di cui quella segnalata, che ha dato luogo all’articolo e che ha fatto saltare l’autore sulla sedia profetizzando marce su Roma e quant’altro, costituisce solo un allineamento ad un orientamento ampiamente consolidato. “A questo punto, il cacciatore che usa il richiamo vivo nel modo prima descritto, potrebbe essere incriminato per maltrattamento e non avrebbe più la possibilità di nascondersi tra le ampie gonne di «mamma normativa sulla caccia». La mamma non ci sarà più, il latte da succhiare neanche e si dovrà cominciare a farla autonomamente nel vaso, lavandosi il sederino”. Gli sfottò caratterizzano la pochezza di chi parla senza sapere di che cosa parla. Il cacciatore non si è mai potuto nascondere dietro questa presunta normativa speciale, perché il rapporto generalia-specialia di cui parla (a vanvera) Grazioli, non sta nei termini in cui egli l’ha arbitrariamente ricondotto. Un eventuale errore del giudice di merito nell’applicare una legge, peraltro, è sempre possibile, ecco spiegato perché esiste la Corte di Cassazione. A parte tutte queste considerazioni, giova in ogni caso affermare che la sentenza non c’entra nulla con la caccia, i cacciatori e i richiami vivi, che non erano oggetto di decisione, e per i quali i rapporti tra maltrattamento ed uso legittimo dei richiami sono stati delineati da molti anni, dalla giurisprudenza e non certo da una legge costruitaci ad hoc. Tutto questo, però, l’avvocato della LAV citato nell’articolo lo saprà spiegare benissimo al nostro Grazioli, se egli avrà l’umiltà di chiederle chiarimenti. Insomma, quest’articolo è un concentrato di illazioni gratuite ed errori grossolani, conditi con la solita, insipida, salsa ideologica. L’equazione maltrattamenti dei cacciatori = svolta epocale della Corte è un falso storico, una parabola per creduloni. Il solito articolo da Oscar?
da Inforziato
03/04/2012
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Re: Maltrattamento animale, nulla di nuovo dalla Cassazione Ho letto l'articolo;non ci sono parole sui contenuti e sulle deduzioni!Il termine "strumentale"non è un eufemismo,ma un complimento!Assurdo! da pietro 2
30/03/2012
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