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La settimana dei piccoli calibri


venerdì 29 giugno 2012
    

Dopo la quattro giorni Europea di Sporting, conclusasi domenica 24 giugno in Portogallo, è davvero cominciata nel migliore dei modi questa ultima settimana di giugno: tutta all’insegna del Percorso di Caccia Itinerante e soprattutto dei “Piccoli Calibri” che domenica 1° luglio scenderanno di nuovo in campo per disputare il 2° Campionato Italiano dedicato interamente a loro.

La lunga fase preparatoria di questo rilevante evento, si è conclusa con quella che può essere definita la prova generale per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e logistici.

Il 23 e 24 giugno, infatti, si è disputato il 1° Trofeo G&G Hunting Services di Sporting, proprio in quella splendida location rappresentata dal’AATV Rocca de’ Giorgi, che il prossimo fine settimana ospiterà due grandi competizioni di vero itinerante, all’interno di uno scenario carico di impareggiabili suggestioni ambientali, storiche, architettoniche e faunistiche.

La gara, fortemente voluta e concretamente supportata da Giorgio e Graziella Paraporti, è stata predisposta e gestita in maniera esemplare dall’Asd Fidasc Mesero. L’organizzazione si è avvalsa del coordinamento del presidente della società, Cesare Gariboldi, coadiuvato da un pool di 6 giudici, ed ha visto la partecipazione di 154 tiratori che si sono affrontati sulla distanza di 50 piattelli in un campo con sei piazzole appositamente allestite. Sono state stilate classifiche per le categorie tiratori, cacciatori, junior e lady e, per ognuna di esse, altre classifiche riservate ai Piccoli Calibri. I premi messi in palio dalla G&G Hunting Services sono stati scelti nel contesto di quello spirito venatorio che rappresenta la radice stessa delle attività agonistiche della Fidasc.

In questi giorni stanno fervendo i lavori per allestire un terzo campo con altre piazzole per permettere lo svolgimento di una importante gara sulla distanza di 75 piattelli come il Gran Premio Fiocchi, valido con tutti i calibri e con un montepremi di 2.000 euro in cartucce che richiamerà sicuramente un grande numero di tiratori. Dopo questo allettante prologo del 30 giugno, la giornata di domenica 1° luglio sarà dedicata interamente ai “Piccoli Calibri” con la seconda edizione del Campionato Italiano, che sarà coordinato dal Sig. Franco Favetta, il quale si avvarrà della collaborazione di un nutrito numero di esperti arbitri. La competizione è sponsorizzata da numerose e qualificate Aziende che hanno dimostrato di credere in questa sorta di entusiasmante scommessa sportiva della Fidasc e che, per la maggior parte, saranno presenti con stand e tecnici per mettere a disposizione armi e assistenza. In particolare, hanno confermato la loro presenza: Rizzini, Zoli, Fausti e Beretta.

Oltre che dai main sponsor federali, il Campionato sarà supportato in maniera particolare da Fiocchi, e soprattutto dallo Sponsor Ufficiale Fausti che metterà in premio una delle sue prestigiose doppiette in cal. 410.

Al ricco montepremi contribuiranno inoltre: Benelli, Browning, Cheddite, FB di Beni Luciano, Franchi, Perazzi, Zoli e Casa Rizzini Irlanda che metterà in palio anche una coppa per il 1°assoluto nella categoria “410”.
 


L'UFFICIO STAMPA FIDASC

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6 commenti finora...

Re:La settimana dei piccoli calibri

Art. 7. (Obbligo di stipula di polizza d’assicurazione civile) 1. Chiunque possiede o detiene una o più armi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi di cui agli articoli 2050 e 2051 del codice civile, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La presente legge non si applica alle armi in dotazione alle Forze armate, di polizia e di pubblica sicurezza. 3. I detentori o i possessori che intendono dismettere le armi di cui al comma 1, già in loro possesso, sono tenuti a presentare apposita richiesta alle autorità competenti per territorio. 4. L’adempimento dell’obbligo di stipula della polizza di assicurazione stabilito dal comma 1 deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall’agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell’arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. 5. Il trasferimento di proprietà dell’arma comporta la cessione del contratto di assicurazione stipulato ai sensi dell’articolo 6. Art. 8. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, come modificati dall’articolo 6 della presente legge, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a 371 euro. E' UNA VERGOGNA!

da E' UNA VERGOGNA! 02/07/2012 14.46

Re:La settimana dei piccoli calibri

1. Alla legge 25 marzo 1986, n. 85 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Chiunque acquista un’arma di cui al comma 2 deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei carabinieri. 3-ter. Le armi di cui al comma 2 devono essere custodite esclusivamente presso le sedi di federazioni sportive riconosciute dal CONI. 3-quater. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite le modalità relative alla custodia delle armi di cui al comma 3-bis». b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Delle armi per uso sportivo è consentito il trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell’idoneità psico-fisica e previa attestazione di una sezione del Tiro a segno nazionale o di un’associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attività sportiva e comunque solo in occasione della partecipazione del titolare della licenza a manifestazioni sportive o nel caso di cambio di residenza del titolare della licenza». 2. All’articolo 38, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «reali carabinieri» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall’articolo 2, commi 3-bis e 3-ter, della legge 25 marzo 1986, n. 85». 3. All’articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «e di sei per le armi ad uso sportivo» sono soppresse.

da E' UNA VERGOGNA! 02/07/2012 14.45

Re:La settimana dei piccoli calibri

Art. 5. (Anagrafe informatizzata) 1. Nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le aziende unità sanitarie locali istituiscono una banca dati in cui sono registrate le certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione o del permesso di porto d’armi. 2. Le aziende unità sanitarie locali che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della presente legge sono tenute a trasmettere alle questure, entro sette giorni dal rilascio del certificato e nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, i nominativi dei soggetti che hanno richiesto il certificato e a segnalare coloro i quali sono risultati affetti da malattie mentali o da segni di disturbi psico-comportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Nei confronti di detti soggetti le Forze dell’ordine sono autorizzate a procedere al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi compresi i fucili per uso di caccia. 3. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Art. 6. (Detenzione di armi per uso sportivo)

da E' UNA VERGOGNA! 02/07/2012 14.45

Re:La settimana dei piccoli calibri

Art. 2. (Modifiche all’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) 1. All’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di tre anni e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni, di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa». Art. 3. (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) 1. All’articolo 35, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «malattie mentali» sono inserite le seguenti: «o da segni di disturbi psico-comportamentali». Art. 4. (Modifiche all’articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110) 1. Al primo comma dell’articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessati al rilascio di tali autorizzazioni sono obbligati ad esibire all’autorità di pubblica sicurezza il certificato di cui al quinto comma dell’articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni». Art. 5.

da E' UNA VERGOGNA! 02/07/2012 14.45

Re:La settimana dei piccoli calibri

Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1558 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89) 1. All’articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Alla documentazione richiesta per il rilascio della licenza di porto d’armi per uso di difesa personale nonché la licenza di porto di fucile per uso di caccia, deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento del rinnovo annuale della licenza di porto d’armi, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché al momento del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 1-bis. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato previo accertamento dei requisiti psicofisici di cui al comma 1 effettuato da un collegio medico costituito presso l’azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. 1-ter. Nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza è immediatamente revocata, ovvero si prescrive il divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell’interessato». 2. Il Ministro del lavoro, della salute o delle politiche sociali stabilisce, con proprio decreto, le modalità di composizione del collegio di cui all’articolo 1, comma 1-bis, della legge 6 marzo 1987, n. 89, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per lo svolgimento dell’accertamento di cui al medesimo articolo 1, comma 1-bis, della citata legge n. 89 del 1987.

da E' UNA VERGOGNA! 02/07/2012 14.44

Re:La settimana dei piccoli calibri

4 gatti

da marcello 02/07/2012 14.24