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Cassazione: inapplicabile sanzione per mancata custodia delle armi antiche


mercoledì 4 gennaio 2023
    
 
Sul sito Earmi, dell'ex giudice Edoardo Mori, troviamo un interessante approfondimento firmato da Angelo Vicari, in merito ad una sentenza della Cassazione sulla detenzione di armi antiche. La riproponiamo per intero:
 
"Capita di rado, ma ogni tanto capita che la Cassazione adotti interpretazioni che fanno tirare un sospiro di sollievo ai collezionisti di armi antiche, ai quali deve essere riconosciuto il merito di conservare e custodire pezzi importanti della nostra storia, altrimenti destinati al deterioramento, se non alla distruzione, tenuto conto che, in genere, i direttori dei musei preferiscono non acquisire armi, anche se antiche, per problematiche legate alla loro custodia.
Di recente la Cassazione, con sentenza n.43391 del 2022, contrariamente alla decisione del Tribunale che aveva condannato un collezionista per omessa custodia, secondo gli articoli 20 e 20bis della L. 110/75, ha stabilito la non applicabilità di questi ultimi, siccome l’arma antica non è qualificabile come arma comune da sparo.
Infatti, le armi antiche, così come individuate dall’art. 10, comma 7, legge 110 del 1975, non rientrano tra quelle contemplate dagli artt. 1 e 2 della legge 110.
Pertanto, nella fattispecie di omessa custodia di armi antiche è automaticamente inapplicabile l’art. 20 legge n. 110 del 1975 che, come recita il primo comma, attiene alla custodia delle armi di cui agli articoli 1 e 2.
La stessa Cassazione ha ulteriormente precisato che, nonostante l’art. 10 del Regolamento per la disciplina delle armi antiche (D.M. 14 aprile 1982), relativo agli obblighi di custodia per i collezionisti, faccia espresso riferimento all’art. 20 della legge n.110, tuttavia tale riferimento non comporta automaticamente l’applicazione della sanzione di quest’ultimo anche per le armi antiche, siccome si tratta di norma regolamentare, quindi subordinata, nella gerarchia delle fonti, a quella della legge.
La Suprema Corte, per evidenziare la necessaria distinzione della regolamentazione delle armi antiche da quella delle armi comuni, ha anche richiamato la precedente giurisprudenza in merito alla detenzione illegale. Infatti, benché l’obbligo di denuncia sussista sia per le armi comuni da sparo che per e armi antiche, la sanzione alla relativa violazione è differente:quella prevista dall’art. 2 della legge 895 del 1967 per le armi comuni da sparo, quella dell’art. 697 cod pen. Per le armi antiche, con sostanziali differenze sanzionatorie.
La norma regolamentare prevista dall’art. 10 del D.M. 1982, relativa all’obbligo di custodia della collezione di armi antiche, nella quale vi è l’esplicito riferimento all’art. 20 della L. n. 110/75, deve essere interpretata nel senso che l’autorità di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza per la detenzione delle armi antiche, stabilisce le prescrizioni per la loro custodia con le medesime modalità previste per le armi comuni da sparo, senza che, tuttavia, la sanzione della violazione di tali prescrizioni sia la medesima.
Quindi, la novita’ interessante introdotta dalla sentenza è la inapplicabilita’ delle sanzioni previste per la omessa custodia delle armi comuni (artt. 20 e 20 bis L.110) anche a quella delle armi antiche.
Però, purtroppo, la Cassazione, con tale novità interessante, non ha escluso sanzioni anche per la omessa custodia delle armi antiche in collezione, generando, nel contempo, la problematica relativa alla individuazione della sanzione da applicare, alla quale non viene fatto alcun cenno, a differenza della detenzione.
In merito è da evidenziare che l’obbligo di custodia per le armi antiche sembra essere limitato a quelle in collezione, come esplicitamente previsto dal titolo dell’art. 10 del Regolamento, non essendo stato contemplato anche per le singole, alla stregua di quelle bianche.
Dunque, rimane da stabilire quale sia la sanzione per i collezionisti che non abbiano adottato e mantenuto efficienti difese antifurto (art. 10 Reg.), prescritte dall’Autorità di pubblica sicurezza nella licenza di collezione.
Non provvedendo in merito lo stesso Regolamento (non poteva essere altrimenti non essendo stato delegato dal legislatore), si ritiene che l’unica norma sanzionatoria applicabile sia quella prevista dall’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità), con una sanzione che, purtroppo, non si discosta molto da quella prevista dall’art, 20 della L.110/75.
Quindi, quest’ultima ci sembra l’unica sanzione applicabile per l’omessa custodia di armi antiche in collezione, a meno che non si voglia sostenere che, come per le singole armi, il legislatore non abbia voluto prevedere nessuna norma sanzionatoria per volonta’ politica o per dimenticanza.
Unica certezza è che la materia di questa particolare specie di armi avrebbe necessità di una rivisitazione, anche da parte del legislatore Comunitario, siccome la formulazione della Direttiva n. 477/91, che esclude le antiche dalla definizione delle armi da fuoco, è sibillina e di difficile interpretazione.
Tale riforma dovrebbe essere finalizzata a facilitare la passione dei collezionisti, riconoscendo loro l’importante ruolo per la salvaguardia di un patrimonio storico del nostro Paese.

Firenze 19 dicembre 2022                                    ANGELO VICARI

Ed ecco la sentenza

RITENUTO IN FATTO
1.   Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Forlì assolveva ***  dal reato ascritto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. e disponeva la confisca delle armi in sequestro.
***i è imputato della contravvenzione di cui all'art. 20, commi 1 e 2 legge 110 del 1975, in relazione all'art. 10 legge n. 85 del 1986 per avere conservato otto armi storiche all'interno della propria abitazione di Cesena, appese ad una parete di casa ed appoggiate ad una panca, accessibili anche alla coniuge convivente e ad ogni ospite dell'abitazione, in violazione delle prescrizioni dettate dal provvedimento amministrativo del 14 marzo 2018, che imponeva l'obbligo di riporle in un armadio metallico o in mobile dotato di vetrina antisfondamento e disponeva che le chiavi fossero detenute esclusivamente dal titolare della licenza.
Il Tribunale, dato atto della violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, recepiva la tesi del consulente della difesa sul fatto che quelle oggetto dell'imputazione avevano natura di armi antiche, ritenendo, tuttavia, che alcune di esse fossero in grado di funzionare, e quindi di recare offesa all'uomo; riteneva irrilevante la circostanza che, per poterle utilizzare, fosse necessario avere delle conoscenze tecniche particolari. Di conseguenza, secondo il Tribunale, trovavano applicazione gli artt. 20 e 20 bis legge n. 110 del 1975.
Pur applicando la causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., il Giudice disponeva la confisca ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.
2.   Ricorre per cassazione il difensore di ****, segnalando alcune circostanze fattuali.
L'imputato era titolare di licenza di collezione per armi antiche, artistiche e rare d'importanza storica e, in seguito, era stato autorizzato a detenere a scopo di collezione 13 armi antiche. Sia le armi comuni da sparo che quelle antiche e rare erano detenute all'interno dell'abitazione privata, protetta da porta blindata e da un duplice sistema di allarme; le armi comuni da sparo erano, altresì, collocate in un armadio blindato. Non erano presenti munizioni per le armi antiche.
In un primo motivo il ricorrente deduce violazione deN'art. 20, legge n. 110 del 1975 e del D.M. 14 aprile 1982, nonché vizio della motivazione con riferimento all'applicazione della legge n. 110 del 1975 alle armi classificate come "antiche".
La nozione di "armi antiche" è fornita dall'art. 10, comma 7, legge n. 110 del 1975; per espressa disposizione di tale norma, le armi antiche non devono essere conteggiate nel numero di armi detenibili per collezione e la loro disciplina è demandata al regolamento del 14/4/1982. Si tratta di disciplina separata, sottratta alla regolamentazione della legge n. 110 del 1975: non a caso, l'art. 20 legge n.
110 del 1975 si applica alle armi di cui agli artt. 1 e 2 della legge, tra le quali non sono comprese le armi antiche. Il D.M. 14/4/1982 detta un'apposita disciplina per le armi antiche.
In un secondo motivo il ricorrente, in via subordinata, deduce vizio della motivazione con riferimento all'asserita idoneità offensiva delle armi.
Il Giudice non aveva valutato la consulenza tecnica della difesa, che aveva attestato l'impossibilità di funzionamento di tutte le armi oggetto dell'imputazione. La motivazione era assente con riferimento alla preferenza attribuita alle opposte conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero.
3.   Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Simone Perelli conclude per il rigetto del ricorso.
4.    Il difensore dell'imputato ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
Questa Corte ha costantemente insegnato, in tema di armi antiche, che non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dellart. 2 della Legge n. 110 del 1975, quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all'art. 10, settimo comma, della medesima legge, sicché la sua detenzione, senza farne denuncia all'autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa di cui all'art. 2 legge n. 110 del 1975 (da ultimo, Sez. 1, n. 39787 del 20/04/2015, Rv. 264650).
Le armi antiche, così come individuate dall'art. 10, comma 7, legge n. 110 del 1975, non rientrano tra quelle contemplate dagli artt. 1 e 2 della legge 110 del 1975. Nel caso di specie, le armi erano sicuramente antiche - secondo la nozione normativa - in quanto quella più recente risaliva al 1860.
Tale conclusione rende automaticamente inapplicabile Kart. 20 legge n. 110 del 1975 che, come recita il primo comma, attiene alla custodia delle armi "di cui agli articoli 1 e 2".
Né il riferimento all'art. 20 della legge n. 110 del 1975 operato dall'art. 10 del DM 14/4/1982 ("Le armi raccolte in collezione devono essere custodite in idonei locali. Il titolare deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità che, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, saranno prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto del rilascio della licenza ... ) può rendere applicabile la norma penale: si tratta di norma regolamentare, quindi subordinata, nella gerarchia delle fonti, a quella di legge.
La norma regolamentare, piuttosto, deve essere interpretata nel senso che l'autorità di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza per la detenzione delle armi antiche, stabilisce prescrizioni per la loro custodia con le medesime modalità previste per le armi comuni da sparo, senza che, tuttavia, la sanzione alla violazione di tali prescrizioni sia la medesima.
Del resto, il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamato dimostra che, benché l'obbligo di denuncia sussista sia per le armi comuni da sparo che per le armi antiche, la sanzione alla relativa violazione è differente: quella prevista dall'art. 2 legge 895 del 1967 per le armi comuni da sparo, quella dell'art. 697 cod. pen. per le armi antiche.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso l' 11 ottobre 2022


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