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Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione. VII° regola


lunedì 11 gennaio 2016
    

La pubblicazione “Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione”, curata dalla Federazione Italiana della Caccia Sezione Comunale di Brescia, è stata redatta al fine di dare alcuni consigli pratici sul corretto uso e detenzione delle armi e delle munizioni da caccia, per evitare ai cacciatori spiacevoli conseguenze giudiziarie e amministrative.

In particolare sono stati affrontati i comportamenti che più frequentemente portano il cacciatore davanti ad un Magistrato per rispondere di reati che, nella grande maggioranza dei casi, possono evitarsi con il rispetto di alcune semplici regole improntate soprattutto all’attenzione.
 
 
Settima regola: obbligo di denuncia di smarrimento o furto dell’arma
 
L’art. 20 comma 4 l. 110/75 obbliga tutti coloro che smarriscono o subiscono il furto di un’arma o di parte di un’arma ad effettuare immediata denunzia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o alla caserma dei carabinieri.
Trattasi di una disposizione normativa che non ha mai dato vita a questioni interpretative rilevanti.

Consigli pratici:
Spesso capita che il detentore di un’arma non la rinvenga per cui si pone spesso il dubbio che questa sia stata smarrita o sia stata oggetto del reato di furto. Orbene, il cacciatore, dopo un doveroso accertamento se il mancato rinvenimento sia dovuto a furto o smarrimento, deve immediatamente farne denuncia all’autorità competente indicando la sussistenza del dubbio se l’arma sia stata trafugata o persa.
Nell’ipotesi sopradescritta si consiglia nel modo più assoluto di effettuare la denuncia indicando entrambe le ipotesi e ciò al fine di evitare di incorrere nell’ipotesi di simulazione di reato di cui all’art. 367 c.p.

 

- Prima regola: denuncia dell’acquisto e della detenzione dell’arma all’organo di polizia del luogo ove verrà detenuta e custodita

- Seconda regola: il trasferimento definitivo delle armi da un luogo all'altro va sempre immediatamente denunciato

-Terza regola: denuncia del comodato (prestito) o locazione di un’arma da caccia o per uso sportivo

-Quarta regola: la custodia delle armi deve essere effettuata con la massima diligenza

-Quinta regola: consegna delle armi a persone non idonee alla detenzione delle stesse o comunque non munite di licenza di porto d'armi

-Sesta regola: divieto di alterazione di armi

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1 commenti finora...

Re:Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione. VII° regola

Cerchiamo volontari per partecipare all’HIT di Verona e promuovere raccolta firme / l’adesione al Comitato 477 e per informare i visitatori delle attuali possibili pericolose modifiche normative portate avanti dalla Commissione europea e delle azioni necessarie a contrastarle (compilazione questionario su sito della Commissione, supporto alle associazioni di categoria, petizioni e raccolta firme). I volontari verranno accreditati per l’ingresso alla fiera e si coordineranno con alcuni responsabili del team operativo del Comitato Direttiva 477 per le azioni di sensibilizzazione e per la raccolta di iscrizioni al Comitato. Gli interessati debbono segnalare la loro disponibilità (date e orari) il prima possibile, fornendo indirizzo mail e numero di telefono: lo staff del Comitato 477 provvederà a contattarli nel breve per fornire gli opportuni riferimenti e le indicazioni per la partecipazione.

da Comitato direttiva 477 12/01/2016 9.53