Da Sabato 27 si caccia anche in Sicilia


venerdì 26 settembre 2008
    

nuovo calendario venatorio siciliaDopo la sospensione voluta dal Tar, finalmente riapre la caccia in Sicilia.  Un decreto firmato in questi giorni dall'Assessore Regionale All'Agricoltura Giovanni La via ha approvato il nuovo calendario venatorio siciliano per la stagione 2008 - 2009. L'apertura è fissata per sabato 27, tra le novità il nuovo dispositivo esclude la caccia nelle zone umide Zps (Zone a protezione speciale) e Sic (Siti di interesse comunitario).

Allegato “A”
 
CALENDARIO VENATORIO 2008/2009

ART. 1 - Negli ambiti di cui al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, l’attività venatoria è consentita nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

 

a)  dal 27 settembre 2008 al 21 dicembre 2008 incluso:

     mammiferi: Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

     uccelli: Tortora (Streptopeia turtur) e Merlo (Turdus merula);

 

b)  dal 27 settembre 2008 al 24 gennaio 2009 incluso:

     uccelli: Colombaccio (Colomba palumbus);

 

c)   dal 27 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 incluso:     

     uccelli: Quaglia (Coturnix coturnix);

 

d)  dal 27 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 incluso (tranne per l’ATC TP2):

     uccelli:

- Alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus).

- Fagiano (Fasianus colchicus), solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie;

mammiferi: Volpe (Vulpes vulpes).

 

e)  Esclusivamente per l’A.T.C. di TP2:

     dal 27 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 incluso: - uccelli:

- Beccaccino (Gallinago gallinago), cesena (Turdus pilaris), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), pavoncella (Vanellus vanellus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus).

dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009 incluso: - anatidi: 

- Alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), codone (Anas acuta), fischione (Anas penelope), germano reale (Anas platyrhynchos), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina).

 

f)  dal 13 ottobre 2008 al 23 novembre 2008 incluso:

    mammiferi: lepre italica (Lepus corsicanus);

 

 g) dal 19 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 incluso:

     uccelli: allodola (Alauda arvensis);

 

h)  dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009 incluso:

uccelli: beccaccia (Scolopax rusticola);

mammiferi: cinghiale (Sus scrofa).

 

In questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente un giorno la settimana: lunedì o mercoledì o giovedì. Dal 1° al 31 gennaio 2009 la caccia al cinghiale con l’ausilio dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio.

 

ART. 2 – a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell’ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Il cacciatore, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione dell’A.T.C. PA3 (Ustica).

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L’ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale “Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti”. La sezione del bollettino di c/c postale relativa all’attestazione di versamento, deve essere consegnata all’Ufficio del Comune all’atto del rilascio del tesserino.

Le suddette 28 giornate di caccia all’avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:

-         n. 14 fino al 16 novembre 2008;

-         n. 14 giornate dal 17 novembre 2008 al 31 gennaio 2009.

Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate nell’ultimo periodo.

            b) I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l’attività venatoria soltanto nell’ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera “d” della L.R. 33/97).

 

ART. 3 - Nelle isole di Favignana, Marettimo e Levanzo (TP3) la caccia alla sola selvaggina migratoria, ai cacciatori non residenti, è consentita a partire dall’11 ottobre 2008.

Dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2009 incluso, l’esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d’acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l’ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E’ fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l’arma in custodia, purché scarica o smontata.

Nelle ZPS che non ricadono in aree destinate a protezione, in applicazione al D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007, pubblicato sulla G.U. n° 258 del 03/11/2007, l’esercizio dell’attività venatoria è praticabile dal 27 settembre 2008 al 31 dicembre 2008, ad eccezione della caccia al cinghiale. Inoltre, è vietata la caccia alla moretta (Aythya fuligula). Nel mese di gennaio, la caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nelle ZPS potrà essere praticata nei giorni di sabato e domenica.

In applicazione all’art. 21, comma 2, della L.R. 33/97 la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell’avifauna, per un’ampiezza complessiva di mille metri coassiali al valico.

Non è consentito l’uso dei pallini di piombo in tutte le zone umide della Regione.

 

 

ART. 4 - Il cacciatore può abbattere per ogni giornata complessivamente 15 capi di selvaggina.

Il numero totale di capi di selvaggina stanziale abbattibili giornalmente non può essere superiore a 3 con esclusione di volpe e cinghiale, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie. Fa eccezione l’isola di Pantelleria  (TP4), dove il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

Per le singole specie il cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni di seguito riportate:

 

SELVAGGINA  MIGRATORIA                                               LIMITE  MASSIMO  GIORNALIERO
quaglia                                                                                      4  con il tetto massimo di 40 capi annui

beccaccia                                                                                 2  con il tetto massimo di 20 capi annui

tortora                                                                                      5

allodola                                                                                     10

alzavola, beccaccino, codone, fischione, folaga, gallinella          

d’acqua, germano reale, mestolone, moretta, moriglione e

pavoncella                                                                                5

canapiglia                                                                                 1 con il tetto massimo di 4 capi annui

 

SELVAGGINA  STANZIALE                                                LIMITE  MASSIMO  GIORNALIERO

coniglio                                                                                     3

 

lepre italica                                                                               1  con il tetto massimo di 2 capi annui

 

 

cinghiale                                                                                   2

 

ART. 5 - La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

 

ART. 6 - L’attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l’apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l’esclusione dei due giorni precedenti l’apertura stessa.

Le attività cinofile potranno essere esercitate nell’arco temporale compreso tra un’ora dopo l’alba ed un’ora prima del tramonto.

Nelle ZPS l’attività di allenamento e di addestramento dei cani viene svolta in adempimento all’art. 5 lett. h) del D.M. del 17/10/2007, pubblicato sulla G.U. n° 258 del 06/11/2007.

 

ART. 7 - L’uso del furetto è  vietato in tutto il territorio degli ambiti territoriali di caccia di: EN1, EN2, ME1, ME2, ME3, PA1, PA2, PA3, RG1, RG2, SR1 e SR2.

L’uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è consentito nel periodo compreso fra il 27 settembre ed il 21 dicembre 2008 incluso, negli Ambiti Territoriali di Caccia di: AG1, AG2, AG3, CL1, CL2, CT1, CT2, TP1, TP2, TP3 e TP4 con le prescrizioni sotto indicate.

- A.T.C. CL2: è vietato nel Comune di Mazzarino;

- A.T.C. CT1: è vietato nel Comune di Mineo;

- A.T.C. TP2: è vietato nelle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del Comune di Marsala.

Durante l’uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

 

ART. 8 - La caccia al cinghiale in battuta ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, entro il 1° ottobre 2008, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

-          possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all’A.T.C. devono iscriversi;

-          le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

1)      il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l’elenco dei partecipanti alla battuta, cura l’apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

2)      i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

3)      i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti;

-          la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un’ora prima dell’alba; l’inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

-          tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con l’arma scarica, i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

 

ART. 9 - Per la stagione venatoria 2008/2009 l’esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

1.    Località “Bacino lago Arancio”, ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circoscrive;

2.    Località “Castellaccio”, ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di 3,5 Km così delimitata: partendo dall’incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (C.da Balate) si prosegue per 650m con direzione Sud fino ad arrivare all’incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso Sud per 450 m fino ad arrivare all’incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione Nord-Est, si percorre la stessa per 1,8 Km fino al limite Nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per 5.000m fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);

3.    Area comunale “Parco Monte Po”, ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1);

4.    Parco Naturalistico sub-urbano “Gurna”, ricadente nel territorio del Comune di Mascali (CT1);

5.    Parco Naturalistico sub-urbano “Monte Serra”, ricadente nel territorio del Comune di Viagrande (CT1);

6.    Comune di Giardini Naxos  - “Foce dell’Alcantara”;

7.    Comune di Castelmola (ME2) - zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia;

8.    Comune di Forza d’Agrò (ME2) – zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica;

9.    Località “Valle Fico” (PA1), ricadente nei territori comunali di Altofonte e Belmonte Mezzagno;

10. Invaso “Diga Rubino” – località Margi, ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1);

11. “Pantano Leone”, ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Mazara (TP2);

12. “Lago Trinità”, ricadente nel territorio del Comune di Castelvetrano (TP2).

 

ART. 10 - Il cacciatore per l’esercizio dell’attività venatoria deve essere munito di:

a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;

b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

c) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall’art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr. Si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008,  il pagamento del premio assicurativo può essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;

d) tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.

La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell’attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all’inizio dell’attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non

potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude con i giorni di sabato e domenica.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l’abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell’apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell’attività venatoria oltre le ore 13.00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia.

L’attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n°33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l’impiego dei mezzi consentiti dall’art. 13 della Legge 11/02/1992, n°157.

A conclusione della stagione venatoria, prima della consegna del tesserino, il cacciatore deve compilare in tutte le sue parti la pagina relativa al riepilogo stagionale degli abbattimenti. 

 

ART. 11 - Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico- venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

     

 

       L’ASSESSORE

(Prof. Giovanni La Via)

 

 

 Allegato “B”

 
CALENDARIO VENATORIO 2008/2009
 

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
 

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

 

a) Riserve naturali:

1) “Foce del Fiume Platani”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ribera e Cattolica Eraclea (AG1);

2) “Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio”, ricadente nel territorio dei Comuni di Burgio e Bivona (AG1);

3) “Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco”, ricadente nel territorio del Comune di Sambuca di Sicilia (AG1);

4) “Monte San Calogero (Kronio)”, ricadente nel territorio del Comune di Sciacca (AG1);

5) “Torre Salsa”, ricadente nel territorio del Comune di Siculiana (AG1);

6) “Maccalube di Aragona”, ricadente nel territorio del Comune di Aragona (AG2);

7) “Monte Cammarata”, ricadente nel territorio dei Comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e Santo Stefano di Quisquina (AG2);

8) “Grotta di Sant’Angelo Muxaro”, ricadente nel territorio del Comune di Sant’Angelo Muxaro (AG2);

9) “Isola di Lampedusa”, ricadente nel territorio dei Comuni di Lampedusa e Linosa (AG3);

10) “Isola di Linosa e Lampione”, ricadente nel territorio dei Comuni di Lampedusa e Linosa (AG3).

 

b)  Zone di Protezione Speciale – Siti di Interesse Comunitario:

1) “Foce del fiume Verdura”, ricadente nel territorio dei Comuni di Caltabellotta, Sciacca, Villafranca Sicula, Calamonaci e Ribera (AG1).

 

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Torre Salsa”, ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1).

 

d) Zone cinologiche di tipo “B”:

1)      Ricadente nel territorio del Comune di Agrigento (AG1), all’interno dell’azienda agro venatoria “Monte Mele”;

2)      Ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG2), c/da Ficuzza;

3)      Ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/de Abate, Fico, Amara e Giarrizzo.

 

e) Zone del Demanio forestale regionale e comunale.

 

f) Fondi chiusi.

 

g) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

1) “Schembri Santa”, ricadente nel territorio del Comune di Realmonte (AG1), c/de Vallon Forte e Gianpaolo;

2) “Morreale Andrea”, ricadente  nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/da Arena.

 

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:

1) A.A.V. “Montemele”, ricadente nel territorio dei Comuni di Agrigento e Realmonte (AG1);

2) A.A.V. “Giardinello”, ricadente nel territorio del Comune di Cammarata (AG2)

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

 

 

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
 

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

 

a) Riserve naturali:

1) “Monte Conca”, ricadente nel territorio del Comune di Campofranco (CL1);

2) “Lago Sfondato”, ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1);

3) “Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri”, ricadente nel territorio del Comune di Santa Caterina Villarmosa (CL1);

4) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale”, ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1);

5) “Lago Soprano”, ricadente nel territorio del Comune di Serradifalco (CL1);

6) “Sughereta di Niscemi”, ricadente nel territorio del Comune di Niscemi (CL2);

7) “Biviere di Gela”, ricadente nel territorio del Comune di Gela (CL2).

 

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Oasi Scala”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

 

c) Zone cinologiche di tipo “B”:

1)      Ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1), c/da Giffarrone;

2)      Ricadente nel territorio del Comune di Villalba (CL1), all’interno dell’azienda agro venatoria  “Mattarello”;

3)      Ricadente nel territorio del Comune di San Cataldo (CL1), c/da Mandra di Mezzo.

 

d) Zone cinologiche di tipo “A”:

1)      Ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1), c/de Avvento, Bucceri, Persico.

 

e) Zone del Demanio Forestale regionale e comunale.

 

f) Fondi chiusi.

 

g) Art. 24 L.R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni:

1) Azienda Agricola “Conte Tasca D’Almerita S.p.A.”, parte ricadente nel territorio del Comune di Vallelunga Pratameno (CL1).

 

h) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

1) “Mistretta Salvatore”, ricadente nel territorio del Comune di Villalba (CL1), c/da Mattarello;

2) “Morelli Pietro”, ricadente nel territorio del Comune di Gela (CL2), c/da Olivo;

3) “Coop. L'Emigrante”, ricadente nel territorio del Comune di Butera (CL2), c/da Castelluccio.

 

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:

1) A.F.V. “Mandra di Piano”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1);

2) A.A.V. “Mattarello”, ricadente nel territorio del Comune di Villalba (CL1);

3) A.A.V. “San Martino Cicuta”, ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1);

4) A.A.V. “Cisterna Barboraso Manca”, ricadente nel territorio del Comune di San Cataldo (CL1);

 

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

 

 

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
 

Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all’esercizio venatorio:

 

a) Parchi:

1)      “Parco dell’Etna”, ricadente nel territorio dei Comuni di: Bronte (CT1), Randazzo (CT1), Zafferana Etnea (CT1), Castiglione di Sicilia (CT1), Adrano (CT1), Linguaglossa (CT1), Biancavilla di Sicilia (CT1), Maletto (CT1), Nicolosi (CT1), Ragalna (CT1), Sant’Alfio (CT1), Belpasso (CT1), Trecastagni (CT1), Milo (CT1), Pedara (CT1), Piedimonte Etneo (CT1), S. Maria di Licodia (CT1), Mascali (CT1), Viagrande (CT1) e Giarre (CT1);

2)    “Parco dei Nebrodi”, ricadente nel territorio dei Comuni di: Randazzo (CT1), Bronte (CT1) e Maniace (CT1);

3)    “Parco fluviale dell’Alcantara”, ricadente nel territorio dei Comuni di: Calatabiano (CT1), Castiglione di Sicilia (CT1), Randazzo (CT1).

 

b) Riserve naturali:

1) “Oasi del Simeto”, ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1);

2) “Fiume Fiumefreddo”, ricadente nel territorio dei Comuni di Fiumefreddo (CT1) e Calatabiano (CT1);

3) ”Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi”, ricadente nel territorio del Comune di Acicastello (CT1);

4) “Complesso Immacolatella e Micio Conti”, ricadente nel territorio del Comune di S.Gregorio di Catania (CT1);

5) “La Timpa”, ricadente nel territorio del Comune di Acireale (CT1);

 

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

     1) “Invaso Diga Don Sturzo”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa  (CT1).

 

d) Zone cinologiche di tipo “B”:

1)  Ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2), all’interno dell’azienda agro-  venatoria “Poggio Racineci”;

2)  Ricadente nel territorio del Comune di Licodia Eubea (CT2), c/da Alia;

3) Ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1), c/da Juncetto;

4)  Ricadente nel territorio del Comune di Randazzo (CT1), c/da Torrazza.

 

e) Zone del Demanio Forestale regionale e comunale.

 

f) Fondi chiusi.

 

g) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

1)      “Castro Nunzio”, ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra;

2) “Motta Maria”, ricadente nel territorio del Comune di Mineo (CT1), contrada Monaci.

 

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:

 

1) A.F.V. “Acquavena Giardinelli Macchiafava”, ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);

2) A.F.V. “Malaterra”, ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);

3) A.F.V. “Diana”, ricadente nel territorio dei Comuni di Vizzini (CT2) e Mineo (CT1);

4) A.F.V. “Poggio Diana”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);

5) A.F.V. “Insolio”, ricadente nel territorio del Comune di Granieri (CT2);

6) A.A.V. “El Condor”, ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);

7) A.A.V. “Lavina”, ricadente nel territorio del Comune di Castel di Judica (CT1);

8) A.A.V. “Poggio Racineci”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);

9) A.A.V. “D’Angelo Adele”, ricadente nel territorio dei Comuni di Vizzini e Licodia Eubea (CT2);

10) A.A.V. “Stella di Racineci”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);

11) A.A.V. “Russa”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2).

 

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
 

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

 

a) Parchi:

    1) “Parco dei Nebrodi”, ricadente nel territorio del Comune di Cerami (EN1);

    2) “Parco Minerario Floristella”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2).

 

b) Riserve naturali:

1) “Monte Altesina”, ricadente nel territorio dei Comuni di Leonforte (EN1) e Nicosia (EN1);

2) “Sambuchetti - Campanito”, ricadente nel territorio dei Comuni di Nicosia (EN1) e Cerami (EN1);

3) “Vallone di Piano della Corte”, ricadente nel territorio del Comune di Agira (EN1);

4) “Lago di Pergusa”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);

5) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale”, ricadente nel territorio dei Comuni di Enna (EN2) e Pietraperzia (EN2);

6) “Rossomanno – Grottascura - Bellia”, ricadente nel territorio dei Comuni di Enna (EN2), Aidone (EN2) e Piazza Armerina (EN2).

 

c)  Zone di Protezione Speciale – Siti di Interesse Comunitario:

     1) “Monte Altesina”, ricadente nel territorio dei Comuni di Nicosia e Leonforte (EN1), Calascibetta (EN2).

 

d) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Invaso Diga Don Sturzo”, parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

 

e) Zone cinologiche di tipo “B”:

1)      Ricadente nel territorio del Comune di Calascibetta (EN2), c/da Peraniera.

 

f) Zone cinologiche di tipo “A”:

1)      Ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1), all’interno dell’Azienda faunistico venatoria “Scippa”;

 

g) Zone del Demanio Forestale regionale e comunale.

 

h) Fondi chiusi.

 

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:

1)      A.F.V. “Buscemi”, ricadente nel territorio dei Comuni di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);

2)      A.F.V. “Scarvi San Francesco”, ricadente nel territorio del Comune di  Troina (EN1);

3)      A.F.V. “S. Silvestro Intronata”, ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);

4)      A.F.V. “Scippa”, ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1);

5)      A.F.V. “Sciara Gurghi Giumenta”  parte ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);

6)      A.F.V. “Cicera” (parte), ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);

7)      A.F.V. “La Sughereta”, ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1)

8)      A.F.V. “Monaco”, ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1);

9)      A.F.V. “Bontà di Sicilia”, ricadente nel territorio del Comune di Cerami (EN1);

10)  A.A.V. “Cannella”, ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1);

11)  A.A.V. “Carangiaro-Scioltabino”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);

12)  A.A.V. “Capitone”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);

13)  A.A.V. “Carangiaro”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);

14)  A.A.V. “Montagna Gebbia Robbiato”, ricadente nel territorio del Comune di Piazza Armerina (EN 2);

15)  A.A.V. “Cacchiamo”, ricadente nel territorio del Comune di Calascibetta (EN2);

16)  A.A.V. “Ficilino Polizzello”, parte ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1).

 

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Enna dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

 
 PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
 

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

 

a) Parchi:

1)      “Parco dei Nebrodi”, ricadente nel territorio dei Comuni di: Caronia (ME1), Cesarò (ME1), Alcara Li Fusi (ME1), Capizzi (ME1), Mistretta (ME1), S. Fratello (ME1), Tortorici (ME1), Longi (ME1), Galati Mamertino (ME1), Militello Rosmarino (ME1), S.Marco D'Alunzio (ME1), S.Agata di Militello (ME1), S.Stefano di Camastra (ME1), S. Teodoro (ME1), Floresta (ME2), Santa Domenica Vittoria (ME2) e Ucria (ME2);

2)      “Parco fluviale dell’Alcantara”, ricadente nel territorio dei Comuni di: Francavilla di Sicilia (ME2), Gaggi (ME2), Giardini Naxos (ME2), Malvagna (ME2), Moio Alcantara (ME2), Roccella Valdemone (ME2), Taormina (ME2), Motta Camastra (ME2), Graniti (ME2).

 

b) Riserve naturali:

1) “Vallone Calagna sopra Tortorici”, ricadente nel territorio del Comune di Tortorici (ME1);

2) “Bosco di Malabotta”, ricadente nel territorio dei Comuni di Montalbano Elicona (ME2), Roccella Valdemone (ME2), Malvagna (ME2), Francavilla di Sicilia (ME2) e Tripi (ME2);

3) “Fiumedinisi e Montescuderi” ricadente nel territorio dei Comuni di S.Lucia del Mela (ME2), Nizza di Sicilia (ME2), Fiumedinisi (ME2), Itala (ME2), Alì (ME2), S.Pier Niceto (ME2), Monforte S.Giorgio (ME2);

4) "Isola Bella", ricadente nel territorio del Comune di Taormina (ME2);

5) “Laghetti di Tindari”, ricadenti nel territorio del Comune di Patti (ME2);

6) “Laguna di Capo Peloro”, ricadente nel territorio del Comune di Messina (ME2);

7) “Isola di Alicudi”, ricadente nel territorio del Comune di Lipari (ME3);

8) “Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari”, ricadente nel territorio del Comune di Lipari (ME3);

9) “Isola di Panarea e Scogli viciniori”, ricadente nel territorio del Comune di Lipari (ME3);

10) “Isola di Stromboli e Strombolicchio”, ricadente nel territorio del Comune di Lipari (ME3);

11) “Monte Fossa delle Felci e dei Porri”, ricadente nel territorio dei Comuni di Leni (ME3), Malfa (ME3) e Santa Marina Salina (ME3).

 

c)  Zone di Protezione Speciale – Siti di Interesse Comunitario:

     1) “Torrente San Castaldo” , ricadente nel territorio del Comune di Motta Camastra (ME2);

     2) “Fiumara di Floresta”, ricadente nel territorio dei Comuni di Castroreale e Rodì Milici         (ME2);

 

d) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Serrafalco - Costi - Cuppitta”, ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);

2) “San Cono - Casale - Cardusa”, ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);

3) “Loco - Mandali - Santa Venera”, ricadente nel territorio del Comune di Castroreale (ME2);

4) “Rocca Salvatesta”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);

5) “Mandrazzi”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

 

e) Zone Cinologiche di tipo “B”:

1) Ricadente nel territorio del Comune di Novara di Sicilia (ME2), c/de Montagna, Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato;

2) Ricadente nel territorio del Comune di S. Lucia del Mela (ME2), c/da Piano del Campo;

3) Ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1), c/da S. Elia;

4) Ricadente nel territorio del Comune di Mandanici (ME2), c/da S. Leo;

5) Ricadente nel territorio del Comune di Rometta (ME2), c/de Mandarani P. Ferrà;

6) Ricadente nel territorio del Comune di San Piero Patti  (ME2), c/da Canalotto.

 

f) Zone del Demanio Forestale regionale e comunale.

 

g) Fondi chiusi.

 

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:

     1) A.F.V. “Ruggirà Comunelli”, ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1);

     2) A.F.V. “Casazza”, ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1);

     3) A.F.V. “Cirrito”  parte ricadente nel territorio del Comune di Pettineo (ME1).

 

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
 

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

 

a) “Parco delle Madonie”, ricadente  nel territorio dei Comuni di Petralia Sottana (PA2), Isnello (PA2), Polizzi Generosa (PA2), Geraci Siculo (PA2), Collesano (PA2), Cefalù (PA2), Gratteri (PA2), Castelbuono (PA2), Caltavuturo (PA2), Scillato (PA2), Petralia Soprana (PA2), Pollina (PA2), Castellana Sicula (PA2), Sclafani Bagni (PA2) e S. Mauro Castelverde (PA2).

 

b) Riserve naturali:

1) “Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella”, ricadenti nel territorio dei Comuni di Cefalà Diana (PA1) e Villafrati (PA1);

2) “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago”, ricadenti nel territorio dei Comuni di Corleone (PA1), Godrano (PA1), Marineo (PA1), Mezzojuso (PA1) e Monreale (PA1);

3) “Capo Gallo”, ricadente nel territorio del Comune di Palermo (PA1);

4) “Capo Rama”, ricadente nel territorio del Comune di Terrasini (PA1);

5) “Grotta di Carburangeli”, ricadente nel territorio del Comune di Carini (PA1);

6) “Grotta di Entella”, ricadente nel territorio del Comune di Contessa Entellina (PA1);

7) “Grotta Conza”, ricadente nel territorio del Comune di Palermo (PA1);

8) “Grotta dei Puntali”, ricadente nel territorio del Comune di Carini (PA1);

9) “Isola delle Femmine”, ricadente nel territorio del Comune di Isola delle Femmine (PA1);

10) “Monte Carcaci”, ricadente nel territorio del Comune di Prizzi (PA1) e Castronovo di Sicilia (PA1);

11) “Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco”, ricadenti nel territorio dei Comuni di Contessa Entellina (PA1), Giuliana (PA1);

12) “Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio”, ricadenti nel territorio dei Comuni di Palazzo Adriano (PA1) e Chiusa Sclafani (PA1);

13) “Serre della Pizzuta”, ricadenti nel territorio del Comune di Piana degli Albanesi (PA1);

14) “Montepellegrino”, ricadente nel territorio del Comune di Palermo (PA1);

15) “Bosco della Favara e Bosco Granza”, ricadenti nel territorio dei Comuni di Aliminusa (PA2), Cerda (PA2), Sclafani Bagni (PA2) e Montemaggiore Belsito (PA2);

16) “Monte S. Calogero”, ricadente nel territorio dei Comuni di Caccamo (PA2), Termini Imerese (PA2) e Sciara (PA2);

17) “Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto”, ricadente nel territorio dei Comuni di Altavilla Milicia (PA2), Trabia (PA2), Ventimiglia di Sicilia (PA2), Caccamo (PA2), Baucina (PA2) e Casteldaccia (PA2);

18) “Serre di Ciminna”, ricadenti nel territorio del Comune di Ciminna (PA2);

19) “Isola di Ustica”, ricadente nel territorio del Comune di Ustica (PA3).

 

c)  Zone di Protezione Speciale – Siti di Interesse Comunitario:

1) “Foce del torrente Calatubo e Dune” , ricadente nel territorio dei Comuni di Balestrate (PA1) e Alcamo (TP1);

2) “Lago di Piana degli Albanesi” , ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela (PA1).

 

d) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1)      “Invaso Poma”, ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);

2)      “Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela”, ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

 

e) Zone cinologiche di tipo “B”:

1) Ricadente nel territorio del Comune di Altofonte (PA1), c/da Rebuttone;

2) Ricadente nel territorio del Comune di Corleone (PA1), c/da Spinuso;

3) Ricadente nel territorio del Comune di Lercara Friddi (PA1), c/da Todaro;

4) Ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1), all'interno dell’azienda agro venatoria "Società Agricola La Cannavera";

5)   Ricadente nel territorio del Comune di Piana degli Albanesi (PA1), c/da Scala delle Femmine;

6)   Ricadente nel territorio del Comune di Vicari (PA1), c/da Rocche di Ferro;

7)   Ricadente nel territorio del Comune di Alimena (PA2), c/da Bulfara;

8)   Ricadente nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA2), c/da Tudia, all’interno dell’azienda agro-venatoria “Di Dato Francesca”;

9) Ricadente nel territorio del Comune di Caccamo (PA2), c/da Sannita;

10) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da Malluta;

11) Ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2), c/da Camporotondo;

12) Ricadente nel territorio del Comune di San Mauro Castelverde (PA2), all'interno dell' azienda faunistico-venatoria "Cirrito";

13) Ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1) c/da Marosa;

14) Ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2) c/da Mandranuova;

15) Ricadente nel territorio del Comune di Montemaggiore Belsito (PA2) c/da Ladro.

 

f) Zone cinologiche di tipo “A”:

1) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da Burgitabus;

2) Ricadente nel territorio del Comune di Resuttano (PA2), c/da Sparaino.

 

g) Zone del Demanio Forestale regionale e comunale.

 

h) Fondi chiusi.

 

i) Art. 24 L.R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni:

1) Azienda Agricola “Conte Tasca D’Almerita S.p.A.”, parte ricadente nel territorio del Comune di Sclafani Bagni (PA2).

 

l) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

1)      “Barna Gianpiero”, ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1), c/da Marosa;

2)      “Randazzo Giovanni” ricadente nel territorio del Comune di Partinico (PA1), c/da Ramo;

3)      “Emma Benedetto”, ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1), c/da Billiemi;

4)      “Allegra Gioacchino”, ricadente nel territorio del Comune di Castelbuono (PA2), c/da Petraro;

5)      “Napoli Calogero”, ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2), c/da Mandra

Nuova.

 

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:

1)      A.F.V. “Marosa”, ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1);

2)      A.F.V. “Corvo Rajnò Pintorna”, ricadente nel territorio del Comune di Geraci Siculo (PA2);

3)      A.F.V. “Casalgiordano”, ricadente nel territorio del Comune di Blufi (PA2);

4)      A.F.V. “Cirrito” (parte), ricadente  nel territorio del Comune di San Mauro Castelverde (PA2);

5)      A.F.V. “Sciara, Gurghi Giumenta” parte ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);

6)      A.F.V. “Cicera” (parte), ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);

7)      A.F.V. “Pecorone”, ricadente nel territorio del Comune di Ciminna (PA2);

8)      A.F.V. “Maganoce” ricadente nel territorio del Comune di Piana degli Albanesi (PA1);

9)      A.A.V. “Buceci” , ricadente nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela (PA1);

10)  A.A.V. “Società Agricola La Cannavera”, ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1);

11)  A.A.V. “Francesca Di Dato”, ricadente nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA2);

12)  A.A.V. “Cannella” (parte), ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);

13)  A.A.V. “Masseria Sciaritelle”, ricadente nel territorio del Comune di Petralia Sottana (PA2);

14)  A.A.V. “Mandranuova”, ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2);

15) A.A.V. “Fucilino – Polizzello” parte ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2).

 

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

 

 PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
 

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

 

a) Riserve naturali:

1) “Pino d’Aleppo”, ricadente  nel territorio dei Comuni di Vittoria (RG1), Comiso (RG1) e Ragusa (RG1);

2) “Macchia foresta del fiume Irminio”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2).

 

b)  Zone di Protezione Speciale – Siti di Interesse Comunitario:

1) “Spiaggia Maganuco”, ricadente nel territorio dei Comuni di Modica e Pozzallo (RG2);

2) “Pantani della Sicilia sud-orientale”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ispica (RG2), Pachino, Noto e Portopalo di Capo Passero (SR2).

 

c) Zone cinologiche di tipo “B”:

1) Ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1), all’interno dell’azienda agro-venatoria “Montesano”;

2) Ricadente nel territorio del Comune di Modica (RG2), c/da Sbrizza.

 

d) Zone del Demanio Forestale regionale e comunale.

 

e) Fondi chiusi.

 

f) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

1) “Azzaro Giuseppa”, ricadente nel territorio del Comune di Giarratana (RG1), c/da Donna Scala.

 

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:

1) A.F.V. “Maestro”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2);

2) A.F.V. “Pulce”, ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1);

3) A.A.V. “Montesano”, ricadente nel territorio dei Comuni di Modica (RG2) e Ragusa (RG1).

 

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

 PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
 

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

 

a) Riserve naturali:

1) “Pantalica, Valle dell’Anapo e T. Cavagrande”, ricadente nel territorio dei Comuni di Sortino (SR1), Ferla (SR1), Cassaro (SR1), Buscemi (SR1) e Palazzolo Acreide (SR1);

2) “Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio”, ricadente nel territorio del Comune di Melilli (SR1);

3) “Grotta Palombara”, ricadente nel territorio del Comune di Melilli (SR1);

4) “Saline di Priolo”, ricadente nel territorio del Comune di Priolo Gargallo (SR1);

5) “Riserva Naturale Orientata di Vendicari”, ricadente nel territorio del Comune di Noto              (SR2);

6) “Cavagrande del Cassibile”, ricadente nel territorio dei Comuni di Avola (SR2), Noto (SR2) e Siracusa (SR2);

7) “Fiume Ciane e Saline di Siracusa”, ricadente nel territorio del Comune di Siracusa (SR2);

8) “Grotta Monello”, ricadente nel territorio del Comune di Siracusa (SR2).

 

 

b) Zone di Protezione Speciale - Siti di Importanza Comunitaria:

     1) “Pantano Morghella”, ricadente nel territorio del Comune di Pachino (SR2);

2) “Pantani della Sicilia sud-orientale”, ricadente nel territorio dei Comuni di Pachino, Noto e Portopalo di Capo Passero (SR2), Ispica (RG2);

     3) “Pantano di Marzamemi”, ricadente nel territorio del Comune di Pachino (SR2);

4) “Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino”, ricadente nel territorio del Comune di Siracusa (SR2);

5) “Isola Correnti”, Pantani di P. Pilieri, Chiusa dell’Alga e Parrino”, ricadente nel territorio del Comune di Capo Passero (SR2);

6) “Torrente Sapillone”, ricadente nel territorio dei Comuni di Carlentini, Buccheri e Ferla (SR1);

7) “Invaso di Lentini”, ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1).

 

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1)  “Lago di Lentini”, ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);

2) “Oasi faunistica di Vendicari“, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

 

d) Zone cinologiche di tipo “B”:

1) Ricadente nel territorio del Comune di Rosolini (SR2), c/da Carbonarella;

2) Ricadente nel territorio del Comune di Siracusa (SR2), c/da Murro di Porco;

     3) Ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da Spineta.

 

e) Zone del Demanio Forestale regionale e comunale.

 

f) Fondi chiusi.

 

g) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento:

1)       “Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto”, ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da Sfinita.

 

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:

1) A.F.V. “Casale”, ricadente nel territorio del Comune di Buscemi (SR1);

2) A.F.V. “Bufalefi”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2);

3) A.F.V. “Lannito - Luogo Petrone”, ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2);

4) A.F.V. “Sant’Elia Meti”, ricadente nel territorio dei Comuni di Avola e Noto (SR2);

5) A.F.V. “Val di Noto Porcari Spineta”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2);

6) A.A.V. “Azienda Agricola Baronazzo”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

 

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

 

 PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
 

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

 

a) Riserve naturali:

1) “Bosco di Alcamo”, ricadente nel territorio del Comune di Alcamo (TP1);

2) “Zingaro”, ricadente nel territorio dei Comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo (TP1);

3) “Saline di Trapani”, ricadente nel territorio dei Comuni di  Trapani (TP1) e Paceco (TP1);

4) “Monte Cofano”, ricadente nel territorio del Comune di Custonaci (TP1);

5) “Foce del fiume Belice e dune limitrofe”, ricadente nel territorio del Comune di Castelvetrano (TP2);

6) “Isole dello stagnone di Marsala”, ricadente nel territorio del Comune di Marsala (TP2);

7) “Grotta Santa Ninfa”, ricadente nel territorio del Comune di Santa Ninfa (TP2);

8) “Lago Preola e Gorghi Tondi”, ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2);

9) “Isola di Pantelleria”, ricadente nel territorio del Comune di Pantelleria (TP4).

 

b)  Zone di Protezione Speciale – Siti di Interesse Comunitario:

1) “Paludi di Capofeto e Margi Spanò”, ricadente nel territorio dei Comuni di Petrosino e Mazara del Vallo (TP2);

2) “Foce del torrente Calatubo e Dune” , ricadente nel territorio dei Comuni di Alcamo (TP1) e Balestrate (PA1)

 

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Capofeto”, ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

 

d) Zone Cinologiche di tipo “B”:

1) Ricadente nel territorio del Comune di Salemi (TP2), c/da San Giorgio;

2) Ricadente nel territorio del Comune di Partanna (TP2), c/da Magaggiaro;

3) Ricadente nel territorio del Comune di Petrosino (TP2), c/da Ferla;

4) Ricadente nel territorio del Comune di Castelvetrano (TP2), c/da SS. Trinità, all’interno dell’azienda agro-venatoria;

5) Ricadente nel territorio del Comune di Salemi (TP2), c/da Rampigallo;

6) Ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1), c/da Casal Monaco.

 

e) Zone del Demanio Forestale regionale e comunale.

 

d) Fondi chiusi.

 

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:

1) A.A.V. “SS. Trinità”, ricadente nel territorio del Comune di Castelvetrano (TP2);

2) A.A.V. “Casal Monaco”, ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1).

 

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

 

 DISPOSIZIONI GENERALI

Le UU.OO. - Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni e/o di quelle relative ai divieti ed a specifiche prescrizioni territoriali provvederà l’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana anche tramite le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali.

 

 
         L’ASSESSORE

    (Prof. Giovanni La Via)

 

 


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