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Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione. III° regola


mercoledì 18 novembre 2015
    

La pubblicazione “Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione”, curata dalla Federazione Italiana della Caccia Sezione Comunale di Brescia, è stata redatta al fine di dare alcuni consigli pratici sul corretto uso e detenzione delle armi e delle munizioni da caccia, per evitare ai cacciatori spiacevoli conseguenze giudiziarie e amministrative.

In particolare sono stati affrontati i comportamenti che più frequentemente portano il cacciatore davanti ad un Magistrato per rispondere di reati che, nella grande maggioranza dei casi, possono evitarsi con il rispetto di alcune semplici regole improntate soprattutto all’attenzione.
 
 
Terza regola: denuncia del comodato (prestito) o locazione di un’arma da caccia o per uso sportivo
 

Cosa fare quando si riceve o si concede in prestito un’arma o addirittura la si concede in locazione?
Nonostante l’opinione comune tra i cacciatori, va chiarito che la normativa vigente vieta la locazione ed il comodato delle armi in genere, vale a dire che le armi non si possono da un lato prestare e dall’altro ricevere in prestito e neppure darle o riceverle in affitto (locazione).
L’art. 22 della legge 110 del 1975 prevede che è punito con una pena da 2 ad 8 anni di reclusione colui che presta o da in locazione o colui che riceve in prestito o in locazione armi.
Tuttavia, dispone la legge, tale divieto di locazione o prestito dell’arma non opera per “le armi destinate ad uso scenico ovvero per armi destinate ad uso sportivo o di caccia”.
Questo significa che le armi da caccia potranno essere affidate in prestito a persone di nostra conoscenza, di comprovata fiducia e di cui ovviamente abbiamo la certezza del conseguimento della licenza di porto di fucile per uso caccia o per uso sportivo.

La Suprema Corte di Cassazione, con giurisprudenza ormai consolidata, ha chiarito che il semplice comodato, anche scritto, di un’arma non è sufficiente se non accompagnato da una denuncia o segnalazione all’organo di Polizia dell’avvenuto prestito o locazione dell’arma.
La stessa Suprema Corte ha chiarito che la segnalazione o denuncia va effettuata all’organo di Polizia del luogo di residenza del soggetto che riceve in prestito l’arma e non di quello che la cede, per cui è il soggetto che detiene l’arma che dovrà curare l’atto di segnalazione ai Carabinieri o alla Questura o Commissariato di polizia di residenza o del luogo ove intende detenere e custodire l’arma.

E’ allora opportuno compilare, a garanzia di entrambi i soggetti, un contratto di comodato o di locazione, nel quale risultino tutti i dati dei soggetti contraenti e dell’arma oggetto di comodato/locazione e l’impegno che il soggetto a cui passa la detenzione dell’arma si recherà presso l’organo di polizia di competenza per effettuare la comunicazione o la denuncia del comodato o della locazione.
E’ di tutta evidenza che la procedura sopra descritta va effettuata anche in caso di prestito di un’arma fra genitori, figli e fratelli o comunque fra parenti di qualsiasi grado.

Non è necessario effettuare la comunicazione/denuncia   nel caso in cui l’arma venga prestata durante una battuta di caccia e sia presente il proprietario dell’arma. In questo caso è di tutta evidenza che non si tratta di una locazione o di una comodato ma di consegna momentanea della cosa e soprattutto che trattasi di una consegna sotto il costante controllo del soggetto proprietario della cosa stessa. Invero, il termine civilistico comodato è inteso come consegna di un bene da un soggetto ad un altro affinché questi se ne serva e lo riconsegni nel termine stabilito o dopo essersene servito.

CONSIGLI PRATICI:

a) Come sopra ripetuto è indispensabile compilare e sottoscrivere da entrambi i soggetti un accordo di locazione-comodato al fine di provare il legittimo trasferimento dell’arma.
b) Nonostante sia onere di colui che riceve l’arma di recarsi a denunciare il comodato/locazione all’organo di polizia competente per territorio, è opportuno che anche chi concede in comodato/locazione l’arma si rechi al posto di polizia ove la sua arma è stata denunciata per comunicare l’avvenuta locazione o comodato.
Infatti nel caso in cui il soggetto che riceve l’arma non provveda, volontariamente o per dimenticanza, ad effettuare la dovuta denuncia potrebbe accadere, in caso di controllo dell’organo di polizia, che il soggetto che ha prestato l’arma venga denunciato per la violazione dell’art. 22 l. 110/75, cioè locazione / comodato illegale di armi.

 

- Prima regola: denuncia dell’acquisto e della detenzione dell’arma all’organo di polizia del luogo ove verrà detenuta e custodita

- Seconda regola: il trasferimento definitivo delle armi da un luogo all'altro va sempre immediatamente denunciato

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