Legittima difesa. Il testo e i commenti di Mori


giovedì 8 novembre 2018
    

Il Senato ha approvato il testo sulla legittima difesa; ora la parola passa alla Camera, per l'approvazione finale. Intanto ecco il testo non definitivo uscito dal senato, con i commenti dell'ex Giudice Edoardo Mori.
 
 
 


SENATO DELLA REPUBBLICA TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563, 652
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa (Testo approvato dal Senato in data 24 ottobre 2018)

Articolo 1 - (Modifiche all'articolo 52 del codice penale)
1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al secondo comma, dopo la parola: "sussiste" è inserita la seguente: "sempre";
b. al terzo comma, le parole: "La disposizione di cui al secondo comma si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano";
c. dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".

Il nuovo testo dell'articolo 52 è quindi il seguente;
Art. 52. Difesa legittima.
1.Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
2.Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

COMMENTO
Il comma 1 ribadisce ciò che già scriveva il testo originario e cioè che la legittima difesa può essere esercitata per difendere ogni tipo di diritto e quindi per respingere sia aggressioni alla persona che al patrimonio, cosa negata dalla giurisprudenza non per motivi giuridici, ma per motivi etici e religiosi estranei alla volontà del legislatore. Ciò è ribadito al comma 2 lett. b)   anche se limitatamente a beni nel domicilio, ma resta il principio generale. È prevedibile che certa giurisprudenza non si arrenderà.
È rimato l'inciso "usa un'arma legittimamente detenuta" che è una pura sciocchezza.  Si vuol forse dire che se una vittima usa un'arma illegalmente detenuta, magari un pugnale di incerta qualificazione, risponde di omicidio volontario? È chiaro che si crea una situazione manifestamente incostituzionale perché si viene a punire per omicidio solo chi deve rispondere di illegale detenzione di un'arma.
La norma è restrittiva rispetto alle normali prevedibili necessità perché tutela solo chi è vittima di intrusioni; come dire ai rapinatori: se volete rapinare un benzinaio aspettate che esca dalla stazione di servizio con i soldi perché se spara rischia più lui di voi! Eppure le statistiche non dicono affatto che le aggressioni all' aperto siano maggiori di quelle in luoghi privati.  L'uso della parola intrusione consenta però di ritenere che la norma si applica anche in tutti i casi in cui l'intrusione avvenga in un luogo aperto al pubblico (ad. es. un negozio), anche se non al chiuso.
Il comma 4 è un po' equivoco. Là dove si parla di violenza ci si riferisce ad ogni tipo di violenza sulle cose o sulla persona, oppure alla sola violenza sulle persone? Si dà spazio ai giudici pro-rapinatori di cavillare e di sostenere che se un ladro sta sfondando la mia cancellata con un trattore, forse sta usando solo violenza sulle cose e quindi devo aspettare oppure chiedergli se intende anche aggredirmi! Il che conferma la mia opinione che gli apprendisti del diritto sono pericolosi quanto gli apprendisti stregoni! Dovrebbe essere ovvio che ci si riferisce anche alla violenza sulle cose.


Articolo 2 - (Modifica all'articolo 55 del codice penale)
1.  Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Il nuovo testo dell'art. 52 è il seguente:
Art. 55. Eccesso colposo.
1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
2. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

COMMENTO: Il riferimento all'art. 61, primo comma n. 5 (l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) è importante e ben studiato perché fa capire che anche il soggetto debole, chi deve girare di notte o in ambienti malfamati, chi non può chiamare aiuto, chi si trova di fronte energumeni, ha diritti di difendersi in tutti i modi, senza doversi preoccupare di non far troppo male al povero aggressore!
Il riferimento alla situazione psicologica di chi viene aggredito è sacrosanto e compare già da tempo: in molte legislazioni europee perché è normale che in certe situazioni si perda la testa, che l'adrenalina prevalga su altri ormoni, che si debba pensare urgentemente a salvare la pelle e non alle massime della cassazione sulla legittima difesa. Però è stato un grave errore scrivere la parola "grave". Non dubito che leggeremo sentenze in cui il giudice, che in vita sua è stato aggredito solo dal coniuge, sosterrà che la vittima ha fatto male a spaventarsi "gravemente" perché bastava spaventarsi un pochino. Nessun altro Stato in cui si è giustificati a causa del turbamento dovuto all'aggressione ha avuto la bislacca idea di parlare di "grave turbamento" perché questo è soggettivo e non misurabile.  Negli altri paesi la formula serve per aiutare al massimo chi si è difeso; in Italia servirà per condannare qualcuno perché secondo i testimoni è una persona molto calma!

Articolo 3 - (Modifiche all'articolo 165 del codice penale)
1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»

COMMENTO
Norma che si riferisce ai condannati per furto con violazione di domicilio o con scippo


Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 614 del codice penale)
1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni";
b)al quarto comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: " da due a sei anni".

Articolo 5 - (Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)
1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a sette anni";
b) al terzo comma, le parole: "da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500".

Articolo 6 - (Modifiche all'articolo 628 del codice penale)
1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";
b) al terzo comma, alinea, la parola: "cinque "è sostituita dalla seguente: "sei" e le parole " 1.290 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.000 a euro 4.000";
c) al quarto comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette" e le parole "da euro1.538 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: " da euro 2.500 a euro 4.000".

COMMENTO
Gli art. 4, 5 e 6 aumentano le pene per i furti con violazione di domicilio, per lo scippo e per la rapina.


Articolo 7 - (Modifica all'articolo 2044 del codice civile)
1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, infine i seguenti commi:
Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

COMMENTO
L'art. 2044 del Codice Civile stabilisce che "Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri"; ciò come precisazione dell'art. 2043 in cui si dice che chiunque cagiona un danno per dolo o colpa è tenuto a risarcirlo.
Ora si aggiunge un comma dicendo che non vi è responsabilità nei casi di legittima difesa (art. 5 C.P.); è una stupidaggine perché l'art. 52 è stato già scritto proprio scritto per stabilire che se vi è legittima difesa non vi è illecito!  
Nel secondo comma si stabilisce invece che in caso di eccesso colposo il danno sarà equamente valutato dal giudice; soluzione formalmente corretta ma che lascia un po' troppo margine d'azione ai pro-rapinatori.


Articolo 8 - (Disposizioni in materia di spese di giustizia)
1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
«Art. 115-bis (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)
 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

COMMENTO:
Norma complicata per dire una cosa semplice: se chi si è difeso viene indagato o processato e poi riconosciuto innocente, lo stato gli rimborserà le spese di avvocato e del processo. Ottima regola che nel resto d'Europa vale per TUTTI coloro che sono ingiustamente accusato e indagati da PM incapaci (fanno eccezione a questa regola Francia, Germania e Italia). La norma sarà forse utile perché nel momento in cui un indagato per altri reati e innocente solleverà la questione delle spese legali, la Corte Costituzionale dovrà riconoscere che spettano a tutti a non solo a chi ha si è difeso da una aggressione!


Articolo 9 - (Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)
1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: "a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;"

COMMENTO
La norma stabilisce che i processi per chi ha ucciso o ferito in episodi in cui si invoca la legittima difesa vanno trattati con priorità.
Non molto chiaro lo scopo perché è giusto far assolvere rapidamente chi è innocente, ma non rientra nello spirito della legge di far condannare rapidamente chi ha sbagliato a difendersi!  Però non cambia nulla perché in Italia non si riesce a fare rapidamente neppure i processi per direttissima!




3 commenti finora...

Re:Legittima difesa. Il testo e i commenti di Mori

Da quel che si professava sian finiti nel solito ca...o ! poveri noi speriamo che migliorino il testo chi viene protetto e sempre il malfattore poverini.MAI COSE SEMPLICI SEMPRE GRANDI PAROLONI PER INTOTARE CHI VUOL PROTEGGERE CASA PROPRIA.

da hunter 67 08/11/2018 18.56

Re:Legittima difesa. Il testo e i commenti di Mori

Bisogna ulteriormente affinare a favore dell'aggredito. Bene ascoltare anche il giudice Mori!

da Cosimo Aruta 08/11/2018 17.49

Re:Legittima difesa. Il testo e i commenti di Mori

Questa legge non ha tolto la discrezionalità al giudice, perciò se uno spara si aspetti almeno cinque anni di processi e almeno Centomila Euro di spesa, poi FORSE riesce ad evitare la galera

da Mauro 08/11/2018 17.15