Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione. V° regola


venerdì 11 dicembre 2015
    

La pubblicazione “Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione”, curata dalla Federazione Italiana della Caccia Sezione Comunale di Brescia, è stata redatta al fine di dare alcuni consigli pratici sul corretto uso e detenzione delle armi e delle munizioni da caccia, per evitare ai cacciatori spiacevoli conseguenze giudiziarie e amministrative.

In particolare sono stati affrontati i comportamenti che più frequentemente portano il cacciatore davanti ad un Magistrato per rispondere di reati che, nella grande maggioranza dei casi, possono evitarsi con il rispetto di alcune semplici regole improntate soprattutto all’attenzione.
 
 
Quinta regola: consegna delle armi a persone non idonee alla detenzione delle stesse o comunque non munite di licenza di porto d'armi
 
 
La norma richiede una particolare cautela nella custodia dell’arma in capo a coloro che convivono con “minori o con soggetti tossicodipendenti od alcoldipendenti”, per cui, in questo caso, è sempre consigliato l’uso di un armadio blindato con la chiave gelosamente custodita dal proprietario delle armi.
Invero la Giurisprudenza della Suprema Corte in relazione alla custodia delle armi nel caso di presenza di minori o tossicodipendenti o alcoldipendenti, ha ritenuto che sia necessario che il detentore dell’arma “possa rappresentarsi, in relazione a circostanze specifiche, l'esistenza di una situazione di fatto, tale da richiedere l'adozione di cautele necessarie ad impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti - minori incapaci, inesperto o tossicodipendenti - appartenenti alle particolari categorie previste dalla norma”. In applicazione del principio, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione alla detenzione di armi in una casa non abitata né frequentata da alcun soggetto riconducibile alle categorie indicate dalla legge. (Cass. Pen. Sez.I 29/1072014. 849). Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto che il reato di omessa custodia di armi  previsto dall’ art. 20 bis L. n. 110 del 1975, sia di mera condotta e di pericolo e si perfezioni per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la conservazione delle armi all'interno di un mobile o di uno scrittoio, chiuso anche a chiave, ma con chiave reperibile, non integra una cautela sufficiente ad impedire l'accesso all'arma medesima) (Cass. Pen. Sez. I n. 18931 del 10/04/2013).

Consigli pratici:
Mai e per nessun motivo consegnare una arma ad una persona che non dimostri il possesso di validità e regolare licenza di porto d'armi, nemmeno in presenza del proprietario dell'arma stessa. Resto inteso che la consegna di un'arma per un lasso di tempo notevole deve seguire le regole sopra esposte relative al prestito e alla locazione di armi.
Nel caso in cui vi sia presenza di minori o di persone inabili all’uso delle armi è indispensabile nella propria abitazione si consiglia l’acquisto di idonei mezzi di custodia o la costruzione/adattamento di locali blindati. La verifica personale ed attenta (in particolare sulla validità o scadenza della licenza di porto d’armi) della documentazione è atto indispensabile e imprescindibile quando si consegna un’arma ad altra persona. Mai fidarsi del sentito dire né della persona a cui si affida l’arma, per cui mai rinunciare al controllo della validità del porto d’armi.

 

- Prima regola: denuncia dell’acquisto e della detenzione dell’arma all’organo di polizia del luogo ove verrà detenuta e custodita

- Seconda regola: il trasferimento definitivo delle armi da un luogo all'altro va sempre immediatamente denunciato

-Terza regola: denuncia del comodato (prestito) o locazione di un’arma da caccia o per uso sportivo

-Quarta regola: la custodia delle armi deve essere effettuata con la massima diligenza


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