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Aree protette: impugnata nuova legge della Liguria


giovedì 23 luglio 2020
    

 
 
 
Il 19 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha impugnato La legge regionale che ha modificato i confini delle aree protette in Liguria. Secondo il Governo la norma è illegittima in quanto violerebbe gli articoli 97 e 117, con riferimento ai parametri interposti statali dettati dalla legge quadro in materia di aree naturali protette n. 394/1991.

Secondo il Governo le Regioni, in ambito di aree protette, possono soltanto determinare maggiori livelli di tutela, ma non derogare alla legislazione statale (Corte Cost. sentenze n. 44 del 2011, n. 193 del 2010, n. 61 del 2009 e n. 232 del 2008).

Impugnato in particolare l’articolo 7 che ha attribuito  alla Giunta Regionale il compito di determinare criteri partecipativi degli Enti Locali alla Comunità di ogni area naturale protetta in base a quote di superficie territoriale; l’articolo 8 che sopprime le 42 aree protette provinciali, già incluse nel VI aggiornamento dell’Elenco ufficiale delle aree protette approvato con DM 27/04/2010. Tale soppressione ex lege, secondo il Governo, si pone in contrasto con l’art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 394 del 1991 che definisce il procedimento istitutivo delle aree protette regionali; l’articolo 10  con il quale è stabilito che il Piano del parco “vincola, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa”.
La disposizione confligge con l’art. 25, comma 2 (ultimo capoverso), della legge quadro n. 394 del 1991 che, molto più nettamente, dispone che il Piano del parco “ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello”, anche al di fuori di casi di contrasto. Contestato anche il successivo comma 6 del nuovo art. 17 della l.r. 12/1995 , il quale prevede che il Parco possa apportare modifiche alla perimetrazione dell’area protetta. Secondo l’impugnativa del Governo viola il procedimento partecipativo previsto dall’art. 22, comma 1, lettera a), della L. n. 394 del 1991.

Contestati anche l’articolo 22 con cui sono state previste convenzioni con soggetti privati in materia di vigilanza. Anche qui si rileva un contrasto con la 394 che vieterebbe espressamente la stipula convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati (ad esempio guardie ecologiche, venatorie, ittiche e micologiche volontarie) per l’esercizio della vigilanza nei parchi naturali regionali e l’articolo 23 che fissa i minimi ed i massimi delle sanzioni previste per le fattispecie elencate al comma 1 del successivo art. 25 che sostituisce l’articolo 42 della l.r. 12/95, si pone in conflitto con quanto già disciplinato e previsto dall’art. 30 della legge n. 394 del 1991, fonte normativa superiore, prevedendo sanzioni differenti sia per entità che per tipologia di violazione.

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