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Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione. VI° regola


lunedì 21 dicembre 2015
    

La pubblicazione “Le armi e le munizioni da caccia. 10 regole pratiche per l'uso e la detenzione”, curata dalla Federazione Italiana della Caccia Sezione Comunale di Brescia, è stata redatta al fine di dare alcuni consigli pratici sul corretto uso e detenzione delle armi e delle munizioni da caccia, per evitare ai cacciatori spiacevoli conseguenze giudiziarie e amministrative.

In particolare sono stati affrontati i comportamenti che più frequentemente portano il cacciatore davanti ad un Magistrato per rispondere di reati che, nella grande maggioranza dei casi, possono evitarsi con il rispetto di alcune semplici regole improntate soprattutto all’attenzione.
 
 
Sesta regola: divieto di alterazione di armi
 

La legge 110/75 all’art. 3 prescrive il divieto di alterare in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un’arma in modo da aumentarne la potenzialità di offesa ovvero renderne più agevole il porto, l’uso o l’occultamento.

Il momento a cui si deve far riferimento per accertare se un’arma è stata alterata ai sensi del citato art. 3 l. 10/75 è quello della sua costruzione. In parole povere deve essere accertato se la modifica dell’arma ha comportato un’alterazione della struttura meccanica o le dimensioni rispetto al prodotto uscito dalla fabbrica.

La questione investe in particolare l’uso di fucili semiautomatici quanto a carico del cacciatore si accerta l’uso illegittimo del fucile nel cui caricatore possono contenersi più di due cartucce.

In questo caso, oltre alla violazione dell’art. 30 comma 1 lett. h) legge caccia (uso di mezzo vietato) si configura anche la violazione dell’art. 3 l. 110/75. Invero nell’ipotesi in cui il fucile semiautomatico, costruito dal fabbricante con l’apposizione all’interno del serbatoio del c.d. “riduttore”, sia stato successivamente manomesso con la sua asportazione oppure il riduttore sia stato sostituito con altro strumento che permetta l’inserimento nel serbatoio di un numero di cartucce superiore a quello previsto dal fabbricante, si concretizza l’ipotesi del delitto dell’alterazione di armi.

In sostanza, se il fucile esce dalla fabbrica con il riduttore di colpi nel serbatoio, l’asportazione dello stesso o la sua modifica in modo da far contenere più cartucce nel serbatoio, costituisce alterazione di arma, fatto punito con la sanzione della reclusione da uno a tre anni.

In tal senso si è espressa la suprema Corte di Cassazione sostenendo che l’alterazione del numero dei colpi contenuti nel caricatore incide sulla potenzialità offensiva dell’arma e quindi costituisce alterazione di arma.

Anche le modifiche delle dimensioni dell’arma sono da evitare in qualsiasi modo. Devono trattarsi ovviamente di modifiche che incidano sul porto, l’uso o l’occultamento, dalle quali va esclusa l’apposizione del calciolo, la piegatura o l’accorciamento del calcio per rendere più agevole l’imbracciatura del fucile, (operazioni tanto amate dai tiratori di pedana).

Consigli pratici:

Evitare qualsiasi intervento sulle parti meccaniche dell’arma e sul sistema di riduzione dei colpi nel fucile semiautomatico anche per chi esercita la caccia fuori dal territorio Italiano. Invero sono molteplici i casi di coloro che tornati da battute di caccia in territorio estero, ove hanno usato il fucile semiautomatico senza riduzione di colpi nel serbatoio, si sono poi dimenticati di reintrodurre il limitatore di colpi nel serbatoio dell’armi e sono stati verbalizzati con le conseguenze sanzionatorie sopra descritte.

Ulteriore consiglio pratico: sono sorte numerose discussioni sulla possibilità di ridurre le dimensioni di una canna di fucile: costa molto meno, ed il risultato è balisticamente più sicuro, acquistare una canna più corta o farla costruire secondo le dimensioni volute piuttosto che rischiare di finire processati per alterazione d’arma.

 

- Prima regola: denuncia dell’acquisto e della detenzione dell’arma all’organo di polizia del luogo ove verrà detenuta e custodita

- Seconda regola: il trasferimento definitivo delle armi da un luogo all'altro va sempre immediatamente denunciato

-Terza regola: denuncia del comodato (prestito) o locazione di un’arma da caccia o per uso sportivo

-Quarta regola: la custodia delle armi deve essere effettuata con la massima diligenza

-Quinta regola: consegna delle armi a persone non idonee alla detenzione delle stesse o comunque non munite di licenza di porto d'armi

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