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23/09/2014 13.50 

Con il presente parere tratteremo un tema importantissimo affrontato peraltro in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che tuttavia non ha trovato grande interesse da parte degli addetti ai lavori, ma che invece  ritengo di enorme attualità soprattutto in un periodo storico in cui le Regioni italiane in ossequio ai propri poteri in ambito venatorio possono prevedere restrizioni temporali per alcune specie cacciabili.

Quale sanzione è prevista per il cacciatore che abbatte un animale della specie cacciabile in un periodo della stagione venatoria in cui non è consentito il prelievo di quell’animale?

Alcuni esperti in materia sostengono che la condotta in esame  rientri nell’alveo della contravvenzione penale ex art. 30 lett. h) della legge n. 157 del 1992.

 la predetta norma prevede : “l'ammenda fino ad € 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati.(…)”.

Apparentemente la predetta contravvenzione penale potrebbe effettivamente fornire una risposta al nostro quesito.

Non è un caso peraltro che spesso ai cacciatori che si rendono responsabili di tale condotta illecita gli stessi verbalizzanti  contestano proprio la predetta violazione.

Sennonchè la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32058 del 20 febbraio 2013 ha chiarito i nostri dubbi (facendocene sorgere altri…) statuendo che : “In tema di caccia, l'abbattimento di un esemplare nel periodo della stagione venatoria, ma al di fuori del più limitato arco temporale nel quale è consentita la caccia alla specie cui l'animale abbattuto appartenga, integra il reato di cui all'art. 30, lett. a), legge n. 157 del 1992 e non quello di cui all'art. 30, lett. h), legge n. 157 del 1992 che punisce, invece, l'esercizio dell'attività venatoria non in relazione al tempo, ma all'abbattimento, alla cattura e alla detenzione di una particolare specie.”

La predetta massima è particolarmente importante perché ci fornisce un’interpretazione che potremmo definire “tecnicamente” interessante pur lasciando lo scrivente con qualche dubbio concettuale.

Per comprendere precisamente il tenore della predetta sentenza è necessario riportare ciò che prevede l’art. 30 lett. a) della legge n. 157 del 1992: “l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da €  929 ad €  2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18”.

La Corte con la predetta sentenza  riprendendo una più datata sentenza del 2005 (n. 39287) ha affermato che il reato di esercizio venatorio in periodo di divieto generale previsto dall’art. 30 lett. a) legge 157/92 è configurabile anche nel caso in cui venga abbattuto un esemplare nel periodo della stagione venatoria, ma al di fuori del periodo di prelievo consentito per quell’esemplare abbattuto.

Invero l’art. 18 della legge 157/1992 prevede il divieto generale all’esercizio venatorio, ma la Cassazione mediante un’interpretazione “estensiva”  ritiene che tale divieto possa configurarsi anche in forma “specifica”.

Ne consegue che il concetto di divieto generale fissato dall’art. 18 legge 157/92 va inteso con riferimento non solo all’arco temporale nel quale la caccia è sospesa per tutte le specie cacciabili, ma anche in relazione ai divieti specifici per singole specie nelle diverse situazioni territoriali.

E’ noto a tutti noi infatti che le Regioni, tenuto conto dei limiti temporali imposti dalla legge nazionale, possono svolgere un ruolo integrativo rispetto allo Stato operando restrizioni  al prelievo venatorio per ogni singola specie cacciabile.

La fattispecie di reato prevista dall’art. 30 lett. h) della legge 157/92 si riferisce, invece, alla diversa ipotesi di “caccia non consentita” non in relazione al tempo, ma alla specie, sicchè non vieta l’esercizio della caccia come nell’ipotesi della lett. a), ma l’abbattimento, la cattura e la detenzione.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un cacciatore piemontese che ha abbattuto un capriolo in data 1 novembre 2008 nonostante  la Giunta Regionale del Piemonte nel calendario venatorio 2008-2009 aveva fissato due distinti periodi di prelievo (dal 3 settembre al 5 ottobre e dal 2 al 16 novembre)  confermando pertanto la correttezza dei giudici di merito che hanno ritenuto configurabile la fattispecie di cui all’art. 30 lett. a) e non la lett. h) della legge quadro sulla caccia.

Sennonchè  ad oggi in situazione analoghe a quella esaminata dalla Suprema Corte spesso si continua a contestare la lett. h) e non la lett. a) dell’art. 30 legge 157/92 (sic!) .

Nonostante ciò, la predetta sentenza impone al cacciatore l’obbligo, peraltro fondamentale, di conoscere in maniera precisa e scrupolosa il proprio calendario venatorio ed i periodi di prelievo di ogni singola specie cacciabile previsti dalla propria Regione di appartenenza  o della Regione ospitante nel caso in cui ci si rechi in altra Regione per cacciare.

Va infatti rilevato che le sanzioni penali previste dall’art. 30 lett. a) e h) sono differenti così come sono differenti le pene accessorie previste e pertanto a un cacciatore che inopinatamente  abbatte un merlo nel periodo in cui il merlo non può essere cacciato  potrebbe essere contestato l’art. 30 lett. a) e ciò comporterebbe non solo una pena notevole, ma in ossequio a quanto disposto dall’art. 32 delle legge 157/92 potrebbe venire  sospesa la licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni.

 
 

 

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50 commenti finora...

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Ma son cosi buoni li uccelleti allo schidione

da Rino  25/07/2017 16.52

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Vorrei conoscere un parere su un abbattimento di una allodola avvenuta domenica 28 settembre, se è lecito il sequestro del fucile. Come sappiamo l'allodola è specie cacciabile dalla legge 157/92 e Regionale del Lazio 17/95, il calendario venatorio del lazio prevede l'apertura al 1 ottobre. Grazie

da Romano BUZI  10/10/2014 14.31

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

La cosa veramente ridicola è voler fare i professori sposando acriticamente le tesi degli altri per incapacità ad operare valutazioni proprie.

da Inforziato  09/10/2014 12.03

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

utres,spiegacelo te che sei stato unto dal "signore"..noi poveri villici.

da Spartano  06/10/2014 10.16

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Ma quante tesi ridicole.
Ma leggetevi 'ste sentenze e imparate, invece di tirare a indovinare.

da utres  05/10/2014 18.35

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Alessandro,continuo ad avere dubbi......quindi secondo te ,da noi il cinghiale apre dal1-11 al 31-1,solo la domenica,se lo abbatto il giovedi, in tale periodo prendo lett.h,se invece lo uccido il1-10 prendo lettera a?????inoltre il dubbio sulla pena più pesante per una pispola,rispetto al tordo fuori periodo,continua ad alimentare dubbi...............saluti

da alessandro federighi  26/09/2014 15.14

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Come si evidenzia dai miei precedenti interventi sono d'accordo con Inforziato.

da Claudio S.  26/09/2014 15.09

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Io sono del parere che il confronto arricchisce sempre, e poi uno scambio di punti di vista quand'anche fosse acceso non sarebbe mai cattivo. Nelle risse non solo non ci si arricchisce ma ci si perde un po' tutti. Poi è anche vero che siam tutti cacciatori e non nonnine del circolo del filato, e quindi gente di passione per cui qualche fuoririga può anche passare

da Inforziato  26/09/2014 14.19

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Inforziato,come sempre le sentenze son gli uomini che le fanno,quel giudice ha dato questa interpretazione,la quale,ancor prima della stessa, la condividevo come dato di fatto. E mi son sempre ben guardato nel NON violare l'arco temporale di caccia per il merlo a gennaio e/o altre specie a settembre.
Luca e' un amico oltre ad esser un eccezionale avvocato,e come te e' perplesso..Ecco queste son le riflessioni,belle,serene, che si dovrebbero leggere su queste griglie..Non quelle risse che spesso assistiamo,alle quali non partecipo piu'.

da Alessandro.C  26/09/2014 14.01

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Ahahahaha sì sì hai ragione, ci manca solo la pena di morte per lo scippo

da Inforziato  26/09/2014 13.59

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Del resto Cecinati stesso qui sopra manifesta tra le righe alcune perplessità, pur non dandocene conto nel dettaglio e limitandosi a tratteggiare la situazione di fatto. E come non essere perplessi o critici di fronte a certe letture giudiziali? Non è che tutto quello che statuisce un giudice di legittimita deve per forza essere preso acriticamente. Secondo me l'impostazione di fondo di queste sentenze è erronea e porta a conseguenze, evodentemente non considerate con la dovuta attenzione, del tutto fuorvianti. E questo è quanto.

da Inforziato  26/09/2014 13.54

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

La pena e' piu' pesante in lettera A proprio per evitare il bracconaggio..a mio avviso ci son andati troppo pesanti sia in lettera A che in lettera H...Tutto l'art 30 andrebbe rivisto...Non ce' proporzione tra l'eventuale evento colposo e la pena,con lo stesso concetto dovremmo reinserire la pena di morte per lo scippo...

da Alessandro.  26/09/2014 13.46

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Parla di specie non cacciabili generiche, in virtu del fatto che le regioni possono escluderne altre dall'elenco del proprio calendario, come ad esempio la moretta e il gambettone nel Lazio,se uccisi ti becchi lettera H,tale divieto e' riferito alla caccia praticata normalmente e regolata dal calendario venatorio. mentre la lettera A ,è in relazione al tempo in cui vige il divieto generale.

da Alessandro.  26/09/2014 13.43

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Ma scusami ma a te pare una conseguenza ammissibile o anche srmplicemente razionale che chi spara ad una specie protetta abbia consrguenze penali più favorevoli di chi spara ad una specie cacciabile fuori periodo? È semplicemente aberrante anche sotto il profilo del buonsenso! Dai su, siamo seri!

da Inforziato  26/09/2014 13.31

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Secondo il tuo ragionamento l'art. 30 h) non troverebbe mai applicazione, o al limite un'applicazione limitata alle sole specie protette. Ma l'art. 30 h non parla di specie protette bensì di specie non cacciabili (specie nei cui confronti la caccia non è consentita); e non indica le ragioni per cui la caccia non è consentita: per cui per integrare gli estremi del reato la specie può essere non cacciabile tout court, non ancora cacciabile oppure non più cacciabile. Non indica nemmeno il periodo in cui la norma si applica (come sarebbe invece se dicesse "chiunque durante la stagione venatoria abbatte...") ben potendo dunqueapplicarsi sia a caccia chiusa che aperta. Il tuo errore, a mio avviso, è di guardare solamente alla vivenda temporale, mentre il 30 a) si riferisce all'esercizio della caccia nell' arco temporale di divieto generale. E questi due fattori devono obbligatoriamente essere messi in relazione tra loro perché sono elementi essenziali del teato. È poi la legge stessa a dare la definizione di uno dei due elementi e ccioè dell' esercizio di caccia:esso non coincide con l'abbattimento il quale può esserci o meno quale conseguenza dell' esetcizio di caccia e non come esercizio di caccia. Tanto è vero che la legge stessappunisce l'esercizio di caccia in alcune ipotesi, in altre l'abbattimento, con ciò differenziando i due concetti anche sotto il profilo sanzionatorio. Ecco perché l'impostazione della cassazione npn è per nulla condivisibile, perché finisce per identificare cpncetti e fattispecie tra loro diverse e specifocate dalla legge.

da Inforziato  26/09/2014 13.26

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Mi scusi Inforziato se mi permetto ma,e lo sostengo imparziabilmente mi creda, l'ottica di Alessandro è quella più vicina alla realtà.

da pietro 2  26/09/2014 13.19

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Per esser piu' chiaro,se spari a un celletto o altra bestia,per le quali la caccia non e' consentita ti applicano la lettera h. Se invece il periodo temporale di divieto generale e' allungato e prendi un tordo a settembre ti applicano la lettera A..E meglio a sto punto ammazza una pispola, che un tordo a settembre....

da Alessandro.  26/09/2014 13.17

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

lett. h si riferisce, invece, al diverso ed eventuale evento colposo di “caccia non consentita” non in relazione al tempo, ma alla specie, sicchè non vieta l’esercizio della caccia come nella lett. a, ma l’abbattimento, la cattura e la detenzione,per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati.....

da Alessandro.  26/09/2014 13.10

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Alessandro allora lettera h quando verrebbe applicato???

da alessandro federighi  26/09/2014 13.02

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Facciamo cosi, la caccia chiude il primo febbraio e riapre normalmente alla III DI settembre. All'interno di questo arco temporale se vieni colto con il fucile art 30 lettera A a prescindere se ammazzi o meno. CHIUDE il primo febbraio e riapre alla III DI SETTEMBRE PER LE ANATRE,ma resta chiusa fino al 1 novembre al resto,quindi l'arco temporale di divieto generale imposto dalle regioni o dalla singola, si e' allungato dal 1 di febbraio al primo di novembre. Se in questo periodo uccidi un colombo ti becchi sempre l'art 30 lettera A.

da Alessandro.  26/09/2014 12.52

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Inforziato,qui non e' in discussione l'esercizio venatorio e l'abbattimento o meno,ma e' il concetto di tempo,il periodo,l'arco temporale,calendario solare, in cui le due azioni o la singola si svolgono. Non cambia il concetto tra luglio novembre e marzo. Se vieni preso a luglio con il fucile, anche senza aver ucciso nulla ti applicano art 30 lettera A perche' sei in periodo,arco temporale,,calendario solare, generale di chiusura a TUTTE le specie,se vieni preso con un tordo a settembre,e apre il suo periodo consentito ad ottobre ,vieni sempre denunciato per esercizio venatorio in un periodo di caccia non consentito, per quella specie, per la quale vige un periodo piu'lungo di divieto temporale.

da Alessandro.  26/09/2014 12.42

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Non ti pare che la coperta sia un po troppo corta? In un caso la usi per colpire l'abbattimento e lasci fuori l'esercizio della caccia , nell' altro caso la usi per l'esercizio della caccia indipendentemente dall'abbattimento. Con la conseguenza che sia che si abbattano animali sia che non se ne abbattano il risultato non cambia. Il che non può obiettivamente considerarsi ragionevole.
Altro appunto: uccisione ed esercizio venatorio non sono sinonimi e te lo dimostra chiaramente il fatto che può esserci esercizio venatorio senza abbattimento. Per cui si tratta di concetti ben distinti tra loro, che non possono non determinare conseguenze diverse.

da inforziato  26/09/2014 12.19

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Contestando l'art 30 lettera A, copre ambo i reati. uno quello sulla quaglia uccisa illegamente in un periodo non concesso,e l'atro che e' legato all'uccisione, ovvero esercizio venatorio in un periodo non concesso

da Alessandro  26/09/2014 11.21

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Già, solo che nel primo caso abbiamo un abbattimento illegale che resta sostanzialmente impunito...perché è evidente che non puoi contestare due 30 a) al medesimo fatto, dato che sarebbe un bis in idem.

da Inforziato  26/09/2014 10.56

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Inforziato,il Magistrato ha fatto questa riflessione; non fa differenza tra i mesi dell'anno,lui prende in considerazione l'arco temporale di divieto e apertura,se la norma regionale prevede l'apertura per alcune specie a novembre,per lui ricadono nel periodo di chiusura generale,anche se e' aperta ad altro. Non cambia se e' luglio o ottobre,in ambo i casi la caccia e' chiusa e viene esercita in un periodo non concesso.

da Alessandro.  26/09/2014 10.44

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

A mio modo di vedere, all'opposto, le risposte ai due quesiti sono differenti: nel primo caso Tizio risponderà di concorso di reati: per aver esercitato la caccia in periodo di divieto generale e per aver abbattuto selvaggina nei cui confronti la caccia non è consentita.
Nel secondo caso risponderà solo per aver esercitato la caccia in periodo di divieto generale.

E tutte due i reati vengono puniti con la'rt 30 lettera A. Perche' in tutte e due i casi si sta parlando dell'arco temporale di divieto generale, sia riferito al mese luglio, che alla quaglia, per la quale l'apertura e' prevista a settembre.

da Alessandro.  26/09/2014 10.40

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

A mio modo di vedere, all'opposto, le risposte ai due quesiti sono differenti: nel primo caso Tizio risponderà di concorso di reati: per aver esercitato la caccia in periodo di divieto generale e per aver abbattuto selvaggina nei cui confronti la caccia non è consentita.
Nel secondo caso risponderà solo per aver esercitato la caccia in periodo di divieto generale.

E tutte due i reati vengono puniti con la'rt 30 lettera A. Perche' in tutte e due i casi si sta parlando dell'arco temporale di divieto generale, sia riferito al mese luglio, che alla quaglia, per la quale l'apertura e' prevista a settembre.

da Alessandro.  26/09/2014 10.34

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

A mio modo di vedere, all'opposto, le risposte ai due quesiti sono differenti: nel primo caso Tizio risponderà di concorso di reati: per aver esercitato la caccia in periodo di divieto generale e per aver abbattuto selvaggina nei cui confronti la caccia non è consentita.
Nel secondo caso risponderà solo per aver esercitato la caccia in periodo di divieto generale.

da Inforziato  26/09/2014 10.14

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

E' qui che non siamo d'accordo Alessandro: se 10 specie sono aperte alla terza di settembre e 20 apriranno all'1 di novembre, qualora io abbatta un esemplare di una delle venti specie al 10 di ottobre devo risponderne ex lett. h) e non ex lett. a).
Così la vedo io.
Facciamo un esempio pratico: Tizio, in data 15 luglio, mentre si aggira per i campi con il suo fucile, abbatte una quaglia. Di che reato risponde?
Altro esempio pratico: Tizio, in data 15 luglio, si aggira per i campi con il suo fucile. Di che reato risponde?
La risposata, per te così come per la Cassazione, dovrebbe necessariamente in entrambi i casi essere la stessa: art. 30 lett. a). Giusto?

da Inforziato  26/09/2014 10.11

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Inforziato, si parla di ARCO TEMPORALE minimo e massimo dove e' concessa o vietata la caccia. Se abbiamo un carnet 20 specie di cui 10 sono aperte dalla III DI SETTEMBRE e le altre chiuse, e aprono al 1 di novembre,anche se l'attivita venatoria e' aperta,le 10 dieci x cui e' prevista l'apertura a novembre, ricadono nell'arco temporale di divieto assoluto di caccia e ti becchi la denucia art 30 lettera A. Sulla fauna vietata e' ovvio la lettera H. Quindi nell'arco temporale consentito uccidi in atteggiamento di caccia,nell'esercizio venatorio, una specie, anche consentita,ma x lei in quel periodo e' vietata la caccia,pur essendo aperta ad altro, ti becchi lettera A.

da Alessandro.  26/09/2014 9.40

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Alessandro, il discorso del giudice secondo me è concettualmente errato. E' la mia opinione naturalmente, non il vangelo, come vangelo non è l'opinione del giudice.
Ribadisco che il reato ex lett. a) riguarda l'esercizio venatorio, che è cosa diversa dall'abbattimento, sia sotto il profilo ontologico che sotto quello linguistico.
Il reato ex lett. h) riguarda invece l'abbattimento di specie vietata.
Esercizio venatorio ed abbattimento non sono la stessa cosa. Se punisco l'esercizio venatorio punisco il mero atteggiamento di caccia, che è indipendente dall'abbattimento e cronologicamente anteriore e prodromico allo stesso.
Se punisco l'abbattimento punisco la materiale uccisione di fauna.
Se ciò che si contesta è l'abbattimento di specie vietata (perché non più cacciabile o non cacciabile) va applicata la lett. h) e non la a). La lett. a) va applicata in caso di chi esercita la caccia (secondo le definizioni di legge, e quindi: il vagare o il soffermarsi con mezzi idonei allo scopo; l'atteggiamento di attendere la selvaggina o di cercarla per abbatterla o catturarla; gli atti diretti all'abbattimento - che non sono l'abbattimento, ma gli atti posti in essere a tale scopo - ). Quindi il concetto cambia eccome, perché chi esercita la caccia in periodo in cui la caccia è aperta non è punibile, essendo nel lecito; mentre chi abbatte specie nei cui confronti la caccia non è consentita (perché la specie è già chiusa oppure non è cacciabile) è punibile. E sempre a mio avviso, chi abbatte una esemplare di fauna durante il periodo di chiusura della caccia risponde a titolo di concorso di reati: ex lett. h) per l'abbattimento e ex lett. a) per aver esercitato la caccia, dato che differenti sono le finalità delle due norme. Non sono pertanto d'accordo con la visione dei giudici di legittimità, che mi pare finisca per portare ad assurdi logici e giuridici. Chi spara ad un fagiano in preapertura, per rimanere nel tuo esempio, non risponde di esercizio della caccia in periodo di divieto, dato che la caccia è aperta e dunque l'esercizio venatorio perfettamente è lecito, ma risponde di abbattimento di fauna vietata, e dunque ex lett. h).

da Inforziato  26/09/2014 8.59

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Inforziato,non cambia il concetto,esercizio della caccia e' finalizzato all'uccisione del selvatico.
La differenza e' sull'arco temporale,che lo stato con l'art 18 affida alle Regioni,le quali possono mantenerlo come da 157 o trasformarlo in piu' restrittivo.Se piu' restrittivo e nell'esercizio della caccia uccidi una o piu' specie per le quali e' prevista una apertura o chiusura diversa dall'art 18 cadi nel reato previsto dall'art 30 lettera A. Come in pre-apertura se uccidi un fagiano prendi la lettera A. Se la regione chiude i tordi al 10 di gennaio e tu lo ammazzi il giorno dopo prendi lettera A. Il Giudice ha fatto questo discorso..che se la regione applica un arco temporale piu' restrittivo della 157 e' da ricondursi al divieto generale dell'arco temporale concesso.

da Alessandro.  26/09/2014 7.19

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

a) - le sentenze fanno giurisprudenza quando sono emesse dalla Cassazione a sezioni riunite; b) - i giudici si avvalgono del libero convincimento; c) - ogni "caso" fa comunque sempre storia a se, tante e varie possono essere le particolarità che lo caratterizzano. Il tutto con ciò che ne consegue. Banale analisi da uomo mediamente attento al "sistema" in cui vive da oltre 50 anni.

da Ezio  25/09/2014 19.39

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Ma scusa Alessandro, ti sei mai chiesto perché la lettera a) parli di "esercizio della caccia" e la lettera h) invece di "abbattimento"?
La lettera a) punisce chi esercita la caccia in periodo di divieto generale. La norma si ricollega alla definizione di esercizio venatorio data dalla stessa legge, che non è l'abbattimento, ma il vagare e soffermarsi coi mezzi di caccia, l'aspettare o l'inseguire la selvaggina, e "ogni atto diretto all'abbattimento". Perché la fattispecie penale parla di esercizio della caccia in periodo di divieto generale e non invece di abbattimento di fauna in periodo di divieto generale?
Semplicemente perché la norma è stata pensata per punire chi esercita la caccia quando la caccia è chiusa, e non per colpire l'abbattimento di specie, che per questa fattispecie può benissimo non esserci.

da Inforziato  25/09/2014 16.03

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

caro avvocato, in merito alla tabellazione delle " aree contigue " del parco regionale del Po in Piemonte, vale la stessa regola della delibera per l'obbligatorietà o meno della stessa tabellazione. la ringrazio comunque per le informazioni che continua a darci

da rosalba  25/09/2014 14.31

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Sono felice che finalmente sia ritornata la rubrica "Cosa dice la legge". L'avv. Cecinati l'ho conosciuto telefonicamente qualche anno fa e devo dire che è una persona molto disponibile, umile e preparato. Un avvocato atipico perché ti mette subito a proprio agio parlandoti con semplicità senza "paroloni" che non si capiscono.
Inoltre è un cacciatore appassionato e quindi è uno come noi.
Gli avevo chiesto di riprendere a scrivere su "big hunter" e finalmente ciò è accaduto. Ringrazio pertanto la Redazione e l'avvocato Luca Cecinati per la ripresa di questa rubrica che è sicuramente importantissima per noi cacciatori.

da Enzo  25/09/2014 13.25

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Inforziato l'art 18 prevede anche questo al comma 2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il discorso non e' sulla specie,se piu' o meno protetta o consentita ma sul PERIODO, va visto,il concetto, sull'arco temporale a cui e' riferito l'illecito. sE LA REGIONE X decide di aprire la caccia a una o piu' specie il 1 di ott,anziche la III di settembre e uccidi un colombaccio prima del 1 ott cadi sotto l'art 30 lettera A. se durante la stagione venatoria aperta ammazzi un animale non consentito te becchi la lettera H.

da Alessandro.  25/09/2014 13.03

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Io non sono molto d'accordo con questo orientamento interpretativo della Cassazione. Mi pare evidente che recitando "l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 929 a euro 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto
generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18" la disposizione intenda riferirsi esplicitamente al periodo compreso tra la fine della stagione venatoria e l'inizio di quella successiva. Il periodo di divieto deve infatti essere "generale" e quindi riferito a tutte le specie. Se si guardasse ad una specie sola il divieto sarebbe al contrario "particolare".
Del resto, l'art. 30 lett. h), nel punire chiunque abbatta una specie nei cui confronti la caccia non è consentita, appare più aderente alla fattispecie concreta dell'abbattimento di esemplare di specie il cui periodo di cacciabilità è chiuso pur rimanendo aperta la stagione venatoria per altre specie.
Non mi pare quindi necessario scomodare l'art. 30 lett. a) ricorrendo ad acrobazie interpretative di maniera che si riducono in sostanza ad una analogia in malam partem, peraltro vietata in ambito penale. Non ritengo neppure, come fa qualcuno qui, che tre o quattro abbagli giuridici contenuti in altrettante sentenze delle sezioni semplici costituiscano un "orientamento consolidato".

da Inforziato  25/09/2014 10.16

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Il vero problema e' legato al fatto che in Italia le leggi le dovrebbe fare il parlamento,e se nello specifico,il legislatore x l'art.30 ha evidenziato diversi commad al a ad h ecc....vuol dire che voleva dare una diversa pena x diverse situazioni differenti......invece ormai la magistratura modifica di fatto le leggi,sostituendosi al parlamento,spesso con orientamento di parte.......parere personale sia chiaro,,,,,

da Lisandru  25/09/2014 10.13

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

tutto cio' e ridicolo, e' assurdo incorrere nel penale per una specie cacciabile ma abbattuta in periodo non consentito considerando pure che in molte regioni una specie come il merlo si puo cacciare anche in preapertura e in altre anche limitrofe e quindi senza alcun motivo come in Calabria si puo' cacciare solo dal 1 ottobre ps. e' proprio vero che non siamo tutti italiani........

da michele  25/09/2014 8.42

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Io ho trovato anche questa sentenza della Cassazione:La cattura, l'abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare di volatile appartenente alla famiglia dei fringillidi configura il reato di violazione del divieto assoluto di caccia in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto detta famiglia di volatili è stata esclusa dall'elenco delle specie cacciabili dal D.P.C.M. 22 novembre 1993, che ha attuato, ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 18, comma 3, le modifiche intervenute in ambito comunitario relativamente all'elenco delle specie cacciabili. Tuttavia, ai sensi della Legge n. 157 del 1992, articolo 19 bis, le regioni possono emanare disposizioni che derogano al divieto di caccia di determinate specie nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni previste dalla norma. In difetto di norme derogatorie regionali il fatto integra l'ipotesi di reato di cui alla Legge n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h). Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza n. 5035 del 9 febbraio 2012.-----Qui si parla di reato riferibile alla lettera h.

da Claudio S.  24/09/2014 21.08

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

L'arresto, come l'ammenda, è una pena per un reato contravvenzionale, non si sta parlando della possibilità di "essere arrestati".
La cassazione ha dato una interpretazione del concetto di periodo di divieto, non della protezione di una singola specie. Non piace ?
Oramai, come si vede dai tanti precedenti, è un orientamento consolidato.

da legalhunter  24/09/2014 19.47

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

L'avvocato del soccombente forse ha sentito il parere di un famoso Ufficio tecnico composto da cacciatori senza laurea ed il giudice non si è fatto convincere.....

da a.pani  24/09/2014 17.16

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Io mi permetto di insistere:per uno che abbatte un animale non protetto ma vietato è prevista un'ammenda(art 30lett.h),per uno che va a caccia nel periodo di chiusura totale dell'attività venatoria è previsto anche l'arresto(art 30 lett.a). Se uno va a caccia nel periodo consentito non può essere arrestato anche se uccide un animale non protetto vietato ,ma è soggetto ad un'ammenda.La chiusura generale della specie non equivale alla chiusura totale della caccia ,unico periodo in cui è previsto l'arresto.

da Claudio S.  24/09/2014 15.59

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Oltre alla 32058/2013, nello stesso tenore, citerei anche:

Cass. Pen. - Sez. III - sentenza n. 30367 del 22 luglio 2009 (Ud. 9 giu. 2009)
Pres. Lupo, Est. Sensini, Ric. Taviani

Corte di Cassazione, Sezione III sentenza del 14/10/2002 (UD.07/06/2002) n. 34293

Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2499 del 7 luglio 1999, registro generale n.13857/99, depositata in cancelleria il 9 ottobre 1999

da legalhunter  24/09/2014 14.49

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Ciao Luca,prima di questa sentenza che chiarisce la situazione,personalmente son sempre stato convintissimo, che in codesti casi si applicasse l'art 30 lettera A. se il merlo chiude al 30 dic e lo prendi al 1 gennaio,rientra nella chiusura generale della specie,idem se prendi un colombo alla III di settembre se apre il 1 di ott.

da Alessandro Cannas.  24/09/2014 8.20

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Mi sembra che la legge sia ben chiara senza possibilità di dubbio. Nel periodo di divieto generale della caccia stabilito dall'articolo 18 della legge 157/92 è reato penale esercitare la caccia anche senza abbattere animali,cioè è l'esercizio venatorio svolto in tale periodo che ha valenza penale e non abbattere animali(art.30 lett.a).Chi abbatte animali proibiti indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene è soggetto ad una ammenda( art.30 lett. h)La Corte di Cassazione fa parte del potere giudiziario e non legislativo e non può inventarsi(non si tratta di una estensione) il reato penale per chi abbatte animali non cacciabili in quel periodo.Tale sentenza a mio avviso non rispetta quello che la legge prescrive ed è pertanto contestabile.

da Claudio S.  23/09/2014 22.34

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Credo che l'avvocato del soccombente sia stato particolarmente inefficace.

da Lupus  23/09/2014 21.57

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

è proprio un bel paese l"Ita(g)lia,forte con i deboli e debole con i forti..............frà un pò x un merlo fuori stagione sarà previsto l"ergastolo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!quindi porto d"armi sospeso x un anno ecc,ecc,ecc,............è un continuo vessare e reprimere in maniera esagerata,,,,,,,,,,,,chiaro che nn voglio dire che bisogna bracconare,ma ca@@o c"è un limite a tutto................a noi sospendono il porto d!armi x una scorreggia qualsiasi,ma in questo paese puoi fare il ministro dell"interno con la foglina penale sporca,oppure il deputato ,con tanto di scorta,anche se sei stato condannato x il reato di terrorismo!!!!!!!!!!!!!ma in che ca@@o di paese siamo??????

da alessandro federighi  23/09/2014 16.16

Re: ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

E' singolare che la Cassazione non riesca a considerare il risvolto pratico della propria (errata a mio avviso) interpretazione, e cioè che chi abbatte una specie vietata è punito con la sola ammenda, mentre chi abbatte una specie cacciabile durante la stagione venatoria ma fuori dal periodo stabilito per quella specie è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (e quindi già in sé più grave) oltre alla sanzione accessoria della sospensione della licenza. Finendo quindi per comminare sanzione più grave a chi commette reato obiettivamente meno grave.

da Inforziato  23/09/2014 15.23
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