Divieto europeo per il commercio e la vendita di pelli di cani e gatti


venerdì 2 gennaio 2009
    
Divieto di commercio di pelli di cani e gattiIn data 31 dicembre 2008 è entrato in vigore il regolamento europeo 1523/2007, relativo al divieto d'importazione e commercio di pelli di cani e gatti all'interno della Comunità Europea, sostenuto in particolar modo dal nostro Ministero della Salute durante tutto l'iter di discussione al Parlarmento Europeo. Il divieto, che vigeva già in Danimarca, Grecia, Francia e Belgio, coinvolge da ora tutti i 27 Paesi dell'UE che vanno ad aggiungersi a Usa, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera, riferendosi in particolar modo a quegli articoli d'abbigliamento e a quei giocattoli che utilizzano pelo di animale, molto spesso non ben identificabile. Si tratta di oggetti prodotti soprattutto da Cina, Thailandia, Filippine e Corea che da oggi avranno qualche difficoltà in più a commercializzare in occidente. Secondo le stime pubblicate da  Human society of the United States questo mercato coinvolge oltre due milioni di cani e gatti ogni anno (si pensi che occorrono almeno 10 cani per confezionare una pelliccia, e che il numero sale a 24 se si tratta di gatti), allevati in condizioni disumane e uccisi con esecuzioni cruente.
Il regolamento troduce anche le modalità di attuazione dei controlli alle frontiere ed è la conclusione di un processo avviato nel dicembre del 2003 con l’adozione da parte del Parlamento Ue di una Dichiarazione scritta che chiedeva il bando del commercio di pelli provenienti dall’uccisione di cani e gatti.

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