Mai: importanti novità per la caccia in Liguria


giovedì 11 gennaio 2018
    

Novità caccia Liguria
 
 
In una comunicazione rivolta al settore venatorio, l'Assessore regionale alla caccia in Liguria, Stefano Mai fa sapere che con la Legge Regionale 28 dicembre 2017 n.29 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018", sono state introdotte alcune importanti novità, che semplificano e rendono più efficaci alcune norme legate all'ambito della caccia.
 
"Con l'articolo 35 della sopraccitata Legge - scrive Mai - vengono portate alcune importanti modifiche. La prima riguarda gli appostamenti di caccia. Infatti, gli appostamenti di caccia costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, non concretanti volumi chiusi, ivi compresi i cosiddetti "palchi" per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono compatibili con la destinazione agricola anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Inoltre, l'installazione di tali appostamenti, ai fini urbanistici ed edilizi, viene considerata attività edilizia libera purchè effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni".

"La seconda - continua l'assessore regionale - introduce, nel rispetto della normativa sanitaria vigente, la possibilità di commerciare fauna selvatica derivante da abbattimenti venatori o di controllo per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico. La terza, infine, porta totalmente in Regione la competenza sulla vigilanza venatoria, e al fine di assicurare un'organizzazione più coordinata della vigilanza stessa, viene stabilito la necessità di una sorta di programma dei controlli all'interno del quale vengano definiti parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato su tutto il territorio di tale funzione".
 
 
 
all'art. 35 Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeo- terma e per il prelievo venatorio).

 


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