Bolzano: da Corte Costituzionale sentenza su modifiche caccia


giovedì 20 dicembre 2012
    
Solo in parte fondate le le riserve avanzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla legge provinciale della Provincia di Bolzano del 12 dicembre 2011, n. 14 che ha modificato in parte la n.14/1987 (norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia). La Corte Costituzionale in questi giorni ha infatti affrontato il ricorso del Governo dichiarando l'illegittimità costituzionale per alcune novità inserite: come l'esclusione de i piccioni domestici inselvatichiti nella definizione di fauna selvatica; la possibilità di consentire la caccia fino al 10 gennaio per lepre e merlo e dal 16 dicembre a merlo, cesena e tordo bottaccio tutti i giorni della settimana. Illegittimi anche l'articolo che consentiva  l’esercizio dell’attività venatoria sia in forma vagante, che mediante appostamento fisso, norma in contrasto con quanto disposto dall’art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 e quello che dava facoltà  all’assessore provinciale di individuare modalità e tempi per il prelievo in deroga della nutria al fine di contenere la specie senza subordinare l'attività alla valutazione tecnica dell'Ispra. La Corte Costituzionale ha osservato che l'articolo 19, comma 2 della legge 157 consente il controllo attraverso metodi ecologici previo parere Ispra e che solo nel caso in cui proprio l'Ispra verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, allora Regioni e Province autonome possano autorizzare piani di abbattimento.

La Corte ha inoltre dichiarato estinto il processo sulle questioni di legittimità costituzionale in merito all’art. 36-bis nella legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, il quale prevede l’istituzione da parte dell’associazione dei cacciatori di un fondo di garanzia (con contributi finanziari annuali nella misura compresa fra il 5 e il 10% della tassa di concessione venatoria) da utilizzare per indennizzare ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica cacciabile. Infine sono infondate le questioni di legittimità per  la parte dell'articolo 4 in cui per la cesena ed il tordo bottaccio è stato consentito l’esercizio della caccia fino al 10 gennaio e quella avanzata sulla modifica alla legge 12 maggio 2012 n 6 (tutela della natura e altre disposizioni) con la quale è stato previsto che i provvedimenti di approvazione relativi ad opere o progetti che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa, dispongano misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica Natura 2000, previa comunicazione alla Commissione europea. 

Leggi il testo della sentenza


1 commenti finora...

Re:Bolzano: da Corte Costituzionale sentenza su modifiche caccia

CHISSà QUANTO GUADAGNANO FUNZIONARI E ASSESSORI CHE HANNO PARTORITO UN TALE ESEMPIO DI DILETTANTISMO GIURIDICO.

da jerome 20/12/2012 21.31